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La successione al Trono del Regno delle Due Sicilie

Posted by on Ago 29, 2021

La successione al Trono del Regno delle Due Sicilie

Breve compendio concernente la successione al titolo di Capo della Real Casa delle Due Sicilie, alla titolarità sul Regno delle Due Sicilie, ai titoli ad essi sussidiari e ai Grandi Magisteri della Famiglia

Nascita della disputa

Il 7 di gennaio 1960 S.A.R. il Principe Don Ferdinando Pio di Borbone, Duca di Calabria, Capo della Real Casa delle Due Sicilie, etc. muore a Lindau, in Baviera. Ferdinando Pio era figlio primogenito del Conte di Caserta, fratellastro di S.M. il Re Francesco II delle Due Sicilie. S.A.R. il Principe Don Alfonso di Borbone, Infante di Spagna (figlio di Carlo Tancredi, morto precedentemente) si proclama suo successore, ciò venne però contestato dallo zio Ranieri.                       

Antefatti dinastici

Il 14 di novembre 1900 S.A.R. il Principe Don Carlo Tancredi di Borbone, figlio secondogenito di Alfonso, Conte di Caserta, firma il cosiddetto Atto di Cannes, con cui rinuncia ad eventuali pretese dinastiche sul Trono del Regno delle Due Sicilie per Sé e per i suoi Eredi e Successori.

L’Atto di Cannes venne redatto secondo le […] leggi, costituzioni e consuetudini di Famiglia, ed in esecuzione della Prammatica del Re Carlo III in quanto il Principe Carlo Tancredi sposò l’Infanta Maria della Mercede, Principessa delle Asturie (erede presuntiva al Trono di Spagna, il cui status non è compatibile con la Sovranità sul Regno delle Due Sicilie).

Testi dei documenti

La lettura dei testi è facoltativa, ma consigliata.

Prammatica Sanzione del 1759

Noi Carlo III, per la grazia di Dio Re di Castiglia, Leone, Aragona, delle Due Sicilie, Gerusalemme, Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorca, Siviglia, Sardegna, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, Algarves, Algezira, Gibilterra, delle Isole Canarie, delle Indie Orientali ed Occidentali, delle Isole e Continente del Mare Oceano; Arciduca d’Austria; Duca di Borgogna, Brabante, Milano, Parma, Piacenza e Castro; Gran Principe Ereditario di Toscana, Conte di Abspurg, Fiandra, Tirolo e Barcellona; Signore di Bistaglia e Molina, ecc., ecc..

Frà le gravi cure, che la Monarchia delle Spagne e delle Indie, dopo la morte dell’amatissimo mio Fratello il Re Cattolico Ferdinando VI, Mi ha recate, è stata quella che è venuta dalla notoria imbecillità della mente del Mio real primogenito. Lo spirito dei trattati di questo secolo mostra, che si desideri dall’Europa, quando si possa eseguire senza opporsi alla giustizia, la divisione della potenza Spagnuola dall’Italiana. Vedendomi perciò nella convenienza di provveder di legittimo successore i Miei stati italiani nell’atto di passare alla Spagna, e di sceglierlo tra i molti figli, che Dio Mi ha dato, Mi trovo nella urgenza di decidere qual dei Miei figli sia presentemente quel secondogenito atto al governo dei popoli, nel quale ricadano gli Stati Italiani senza l’unione delle Spagne e delle Indie. Questa convenienza per la quiete di Europa, che voglio avere, perché non sia chi si allarmi nel vedermi indeciso continuare nella Mia persona la Potenza Spagnuola ed Italiana, richiede che fin da ora io prenda il Mio partito rispetto all’Italia.

Un Corpo considerabile composto da Me, dei Miei Consiglieri di Stato, di un Camerista di Castiglia che qui si trova, della Camera di S.Chiara, del Luogotenente della Sommaria di Napoli, e di tutta la giunta di Sicilia, assistito da sei Medici da Me deputati, Mi ha riferito, che per guanti esami, ed esperienze abbia fatto, non ha potuto provare nell’infelice Principe uso di ragione, né principio di discorso, o giudizio umano e che tale essendo stato fin dall’Infanzia, non solamente non è capace né di Religione, né di raziocinio presentemente, ma neppure apparisce ombra di speranza per l’avvenire; conchiudendo questo Corpo il suo parere uniforme, che non si deve di Lui pensare e disporre come alla natura, al dovere, ed all’affetto paterno si converrebbe. Vendendo Io dunque in questo momento fatale cadere per Divina Volontà, il diritto e la capacità di Secondogenito nel mio Terzogenito per natura l’Infante Don Ferdinando, ed insieme la di Lui età pupillare, a lui, ed alla Lui tutela ho dovuto pensare per la traslazione dei Miei Stati Italiani, come Sovrano e Padre, che non stimo di esercitare la tutela e la cura del Figlio, che divenga Sovrano Italiano, mentre Io lo sono di Spagna.

Costituito dunque l’Infante Don Ferdinando mio Terzogenito per natura nello stato dì ricevere da Me la cessione degli Stati Italiani, passo in primo luogo, ancorché forse senza necessità, ad emanciparlo con questo Presento mio Atto, che Io voglio riputato il più solenne, e con tutto il vigore di Atto legittimo, anzi di Legge e voglio che Egli sia fin da ora libero non solamente della mia Potestà Paterna, ma ancora dalla Somma e Sovrana. In secondo luogo stabilisco ed ordino il Consiglio di Reggenza per la pupillare e minore età di esso mio Terzogenito, che debbe essere Sovrano dei miei Stati, e padrone dei Miei beni italiani, acciò amministri la Sovranità, ed il Dominio durante l’età pupillare, e minore col metodo da Me prescritto in una ordinazione di questo stesso giorno firmata di Mia mano, suggellata col mio suggello, e referendata dal mio Consigliere e Segretario di Stato del Dipartimento di Stato, e della casa Reale; la quale ordinazione voglio che sia e s’intenda parte integrale di questa, e si riputi in tutto, e per tutto qui ripetuta, acciò abbia la stessa forza di Legge. In terzo luogo decido, e costituisco per Legge stabile e perpetua dei miei Stati e Beni Italiani, che l’Età maggiore di quelli, che dovranno come Sovrani e Padroni averne la libera amministrazione, sia il decimosesto anno compito. In quarto luogo, voglio egualmente per legge costante e perpetua della successione dell’Infante Don Ferdinando, anche a maggiore spiegazione delle Ordinazioni anteriori, che la successione sia regolata a forma de primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio in maschio.

A quello della linea retta, che manchi senza figli maschi, dovrà succedere il primogenito maschio di maschio della linea prossima all’ultimo regnante, di cui sia zio paterno o fratello od in maggior distanza, purché sia primogenito nella sua linea nella forma già detta, e sia nel ramo, che prossimamente si distacca, o si è distaccato dalla linea retta primogeniale dell’Infante Don Ferdinando, o da quella dell’ultimo regnante. Lo stesso ordino nel caso di mancare tutti i Maschi di Maschio della Discendenza dell’istesso Infante Don Ferdinando mascolina, e di Maschio di Maschio, rispetto all’Infante Don Gabriele Mio Figlio, al quale dovrà allora passare la Successione, e nei di Lui Discendenti Maschi di Maschio, come sopra. In mancanza di esso Infante Don Gabriele, e dei di Lui discendenti Maschi di Maschio, collo stesso ordine passerà la Successione nell’Infante Don Antonio, e suoi Discendenti Maschi di Maschio come sopra. Ed in mancanza di questo, e della di Lui Discendenza Mascolina di Maschi di Maschio, la Successione collo stesso ordine passerà all’Infante Don Saverio e dopo Esso e la di Lui Discendenza tale Mascolina, come sopra agli altri Infanti Figli, che Dio mi desse, secondo l’ordine della natura e Loro Discendenze tali Mascoline.

Estinti tutti i Maschi di Maschio, nella Mia Discendenza, dovrà succedere quella femmina del sangue e dell’agnazione, che al tempo della mancanza sia vivente, o sia questa mia Figlia o sia d’altro Principe Maschio di Maschio della mia Discendenza, la quale sia la più prossima all’ultimo Re, ed all’ultimo Maschio dell’agnazione, che manchi, o di altro Principe, che sia prima mancato. Sempre ripetuto, che nella Linea retta sia osservato il diritto di Rappresentazione col quale la prossimità, e la qualità di Primogenitura si misuri, e sia essa dell’Agnazione. Rispetto a questa ed ai Discendenti Maschi di Maschio di Essa che dovranno succedere, si osservi l’ordine stabilito. Anche questa mancando vada la successione al Mio Fratello Infante Don Filippo, e suoi Discendenti Maschi di Maschio in infinito. E questi ancora mancando, all’altro Mio Fratello Infante Don Luigi, e suoi Discendenti Maschi di Maschio; e dopo mancati questi alla Femmina dell’Agnazione coll’ordine prescritto di sopra. Ben inteso, che l’ordine di Successione da Me prescritto non mai possa portare l’unione della Monarchia di Spagna colla Sovranità e Domini Italiani. In guisa che o i Maschi o le Femmine di mia Discendenza di sopra chiamati, siano ammessi alla Sovranità Italiana, sempre che non siano Re di Spagna o Principi di Asturia dichiarati già, o per dichiararsi quando sia altro Maschio, che possa succedere in vigor di questa ordinazione negli Stati e Beni italiani. Non essendovi, dovrà il Re di Spagna, subito che Dio lo provvegga di un altro Maschio Figlio, o nipote o pronipote, a questo trasferire gli Stati e Beni Italiani.

Stabilita così la Successione della mia Discendenza negli Stati e Beni Italiani, raccomando umilmente a Dio L’Infante Don Ferdinando, e dandogli la mia Paterna Benedizione ed inculcandogli la Religione Santa Cristiana Cattolica, la Giustizia e la Mansuetudine, la Vigilanza, l’Amor dei Popoli, i quali sono, per avermi fedelmente servito ed obbedito benemeriti della mia Casa Reale; cedo, trasferisco e dono all’istesso Infante Don Ferdinando mio figlio Terzogenito per natura, i Regni delle Sicilie, e gli altri miei Stati, e Beni, e la Ragione, e Diritti e Titoli, e le azioni Italiane e cedo all’istesso in questo punto la piena tradizione, sicché in Me non rimanga alcuna parte di essi. Egli però, sin dal momento, nel quale lo partirò da questa capitale, potrà col Consiglio di Stato e di Reggenza amministrare tutto quel che sarà da Me a Lui trasferito, ceduto e donato. Spero che questa Mia legge dì Emancipazione, di Costituzione di Età maggiore, di Destinazione di Tutela, e di Cura del Re pupillo e minore, di Successione, nei detti Stati e Beni Italiani, di cessione e donazione, ridonderà in bene dei Popoli, in tranquillità della Mia Famiglia Reale, finalmente contribuirà al riposo di tutta anche l’Europa. Sarà la presente Ordinazione sottoscritta da Me, e dal Mio Figlio Infante Don Ferdinando, munita del Mio Suggello, e referendata dagl’infrascritti Consiglieri e Segretari di Stato, anche nella qualità di Reggenti, e Tutori dello istesso Infante Don Ferdinando. Napoli sei Ottobre Mille Settecento cinquantanove.

Firmato, CARLO.

FERDINANDO

Legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie (c.d.)

FERDINANDO I, per la grazia di Dio, re del regno delle Due-Sicilie, di Gerusalemme, ec., infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro, ec., ec., gran principe ereditario di Toscana, ec., ec,. ec.,

Il congresso di Vienna nell’atto solenne a cui dee l’Europa il ristabilimento della giustizia e della pace, confermando la legittimità de’ diritti della nostra corona, ha riconosciuto Noi ed i nostri eredi e successori Re del regno delle Due Sicilie. Ratificato un tale atto da tutte le Potenze; volendo Noi, per quanto ci riguarda, mandarlo pienamente ad effetto, abbiamo determinato di ordinare e constituire per legge stabile e perpetua de’ nostri Stati le disposizioni seguenti.

ART. I. Tutti i nostri reali dominj al di qua e al di là del Faro costituiranno il regno delle due Sicilie.

II. Il titolo, che noi assumiamo fin dal momento della pubblicazione della presente legge, è il seguente: FERDINANDO I. per la grazia di Dio, re del regno delle Due-Sicilie, di Gerusalemme ec., infante di Spagna, duca di Parma , Piacenza , Castro, ec., ec., gran principe ereditario di Toscana, ec., ec., ec.

III. Tutti gli atti ch’ emaneranno da Noi, o che saranno spediti nel nostro real nome da’ funzionari pubblici nel nostro regno delle Due – Sicilie, porteranno nell’intestazione il titolo che abbiamo enunziato nell’articolo precedente.

IV. Le plenipotenze e patenti che si trovano date a’ nostri ambasciatori, ministri, ed agenti qualunque presso le potenze estere, saranno immediata mente ritirate, e contraccambiate nel tempo medesimo con altre da spedirsi a tenore dell’articolo secondo.

V. La successione nel regno delle Due-Sicilie sarà perpetuamente regolata colla legge del nostro augusto genitore Carlo III, promulgata in Napoli nel di 6 d’ottobre dell’anno 1759.

VI. Stabiliamo una cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, che sarà sempre nel luogo della nostra ordinaria residenza, e verrà preseduta da uno dei nostri segretarj di Stato ministri, il quale avrà il titolo di ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie.

VII. Si terrà in essa cancelleria generale il registro, ed il deposito di tutte le leggi, e decreti, che saranno emanati da Noi.

VIII Il ministro cancelliere apporrà il nostro real suggello a tutte le nostre leggi, e decreti, e riconoscerà e contrassegnerà in essi la nostra firma. Il medesimo sarà incaricato della spedizione di tutte le nostre leggi, e decreti a tutte le autorità costituite nel regno delle Due Sicilie, e veglierà per la loro pubblicazione, e collezione.

IX. Vi sarà in oltre in essa cancelleria generale un consiglio per la discussione e preparazione degli affari più importanti dello Stato prima di portarsi dai nostri ministri alla nostra sovrana decisione nel nostro Consiglio di Stato, prenderà la nominazione di supremo Consiglio di Cancelleria. Il ministro can celliere ne sarà il presidente.

X. Una nostra legge particolare fisserà l’organizzazione interna della cancelleria generale, e determinerà più distintamente le attribuzioni del ministro cancellerie ed il supremo Consiglio di cancelleria.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, dal nostro consigliere e segretario di Stato ministro di grazia e giustizia , munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di Stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l’adempimento. Il nostro ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente in caricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Caserta, il di 8 dicembre 1816.

Firmato, FERDINANDO

Atto Sovrano n. 2362 del 7 aprile 1829

(N.º 2362.) ATTO SOVRANO col quale si ordina che gli individui della Famiglia reale non possano contrarre matrimonio ed altre obbligazioni senza il regio assenso.

Napoli, 7 Aprile 1829.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEM ME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec.ec.

Essendo conveniente che nella nostra Monarchia ereditaria del regno delle Due Sicilie il Capo della nostra Famiglia di Borbone regnante in essa eserciti sempre su taluni individui della medesima nostra Famiglia quell’autorità che è necessaria per conservare nella sua purità lo splendore del Trono; Abbiamo risoluto di ordinare, ed ordiniamo col presente atto quanto segue.

ART. 1. Nel regno delle Due Sicilie i Figliuoli e le Figliuole del Re; i suoi Nipoti ę Pronipoti dell’uno o dell’altro sesso discendenti da maschio; i Fratelli del Re, ed i loro Figli ed i loro Nipoti dell’uno e dell’altro sesso discendenti da maschio; e finalmente le Sorelle, gli zii e le Zie del Re avranno bisogno del precedente sovrano beneplacito per contrarre matrimonio, qualunque fosse la loro età.

Il difetto del sovrano beneplacito renderà il matrimonio non produttivo, di effetti politici e civili.

2. Le persone designate nell’articolo precedente, se maschi in qualunque età, e se femmine finché non saranno maritate, avranno pure bisogno del precedente sovrano beneplacito, allorché vorranno:

1.° ipotecare , donare o alienare gl’immobili non acquistati colla propria industria;

2.° prendere danari , o generi a mutuo, anche sotto l’aspetto di boni, di cambiali, o di al tri contratti qualsivogliano inducenti obbligazione reale o personale;

3.° riscuotere capitali non acquistati colla propria industria, e farne quietanza

Il difetto del sovrano beneplacito renderà l’atto ipso jure nullo.

5. Questo atto solenne risguardante la nostra real Famiglia, firmato da Noi, riconosciuto dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato della Casa reale, e dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munito del nostro gran sigillo, e contrassegnato dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de’ Ministri, sarà registrato e depositato nello archivio della Presidenza del suddetto Consiglio.

Firmato, FRANCESCO

Atto Sovrano n. 3331 del 12 marzo 1836

 (N. 3331.) Atto sovrano portante delle disposizioni di massima pe’ componenti della Famiglia reale.

De’ 12 di Marzo 1836.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEM, ME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Convenendo altamente che l’armonia della real Famiglia, ed il rispetto ed ubbidienza verso il Capo di essa sia sempre esattamente osservato;

Visto l’atto, sovrano de’ 7 di aprile 1829;

Usando de dritti di disciplina e di sorveglianza che ci appartengono come Sovrano e come Capo della nostra Famiglia;

Abbiamo risoluto di determinare, e determiniamo quanto segue.

ART. 1. Niuno de’ componenti la nostra real Famiglia, qualunque sia il suo grado, potrà uscire dal territorio del regno senza che ne abbia ottenuto da Noi il permesso in iscritto.

Le loro rendite, assegnamenti, pensioni, commende ec. saranno sequestrate in ogni caso di contravvenzione. E saranno i loro beni, assegnamenti, pensioni, commende ec. devolute alla Corona se essi rimangano all’estero oltre il termine di mesi sei .

2. Non saranno considerati legittimi e capaci di produrre effetti politici e civili i matrimoni de com ponenti della real Famiglia che non sieno preceduti da un nostro beneplacito da accordarsi lorò in for ma di decreto.

Oltracciò tali matrimonj porteranno di dritto la decadenza delle Persone reali da’ beni, assegnamenti, pensioni, commende ec. che essi tengono dalla real Casa e dalla Corona , cui rimangono devoluti.

3. Chiunque di essi si renderà colpevole di alta in frazione a’ doveri che lo legano alla nostra real Persona come Sovrano e come Capo della nostra Famiglia, oltre alle misure che ci riserbiamo di determinare, perderà i beni, assegnamenti, pensioni, commende ec. che gli sieno pervenuti dalla casa reale e dalla Corona congiuntamente a’ titoli annessi a tali beni.

4. Questo atto solenne risguardante la nostra real Famiglia, riconosciuto da ‘ nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, e delle finanze, munito del nostro gran sigillo, e contrassegnato dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de ‘ Ministri, sarà registrato e depositato nello archivio della Presidenza del suddetto Consiglio.

Napoli, il dì 12 di Marzo 1836.

Firmato, FERDINANDO.

Costituzione del 1848

Confermata con Real Proclama del 28 giugno 1860.

Ferdinando II Per la Grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie ec. ec. ec.,

Visto l’atto Sovrano del 29 di gennaio 1848 col quale aderendo al voto unanime de’ Nostri amatissimi Popoli abbiamo di nostra piena, libera e spontanea volontà promesso di stabilire in questo Reame una Costituzione corrispondente alla civiltà de’ tempi, additandone in pochi e rapidi cenni le basi fondamentali, e riserbandoci di sanzionarla espressa e coordinata ne’ suoi principii sul progetto che ce ne presenterebbe fra dieci giorni l’attuale nostro Ministero di Stato:

Volendo mandar subito ad effetto questa ferma deliberazione del Nostro Animo;

Nel nome temuto dell’Onnipotente Santissimo Iddio Uno e Trino, cui solo è dato di leggere nel profondo de’ cuori, e che noi altamente invochiamo a Giudice della purità, delle Nostre intenzioni, e della franca lealtà, onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico;

Udito con maturo esame il Nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di proclamare, e proclamiamo irrevocabilmente da Noi sanzionata la seguente Costituzione.

[…]

CAPO IV

DEL RE

Art. 63 – Il re èil capo supremo dello stato: la sua persona èsacra e inviolabile, e non soggetta ad alcuna specie di risponsabilità.

Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificienze di ogni specie.

Fa grazia a’ condannati, rimettendo o commutando le pene.

Provvede a sostenere la integrità del reame: dichiara la guerra o conchiude la pace.

Negozia i trattati di alleanza e di commercio, e ne chiede l’adesione alle camere legislative prima di ratificarli.

Esercita la legazia apostolica e tutti i diritti del real patronato della corona.

Art. 64 – Il re convoca ogni anno in sessione ordinaria le camere legislative: ne’ casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria: ed a lui solo èdato di prorogarle e di chiuderle.

Egli può anche sciogliere la camera dei deputati, ma convocandone un’altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di 3 mesi.

Art. 65 – Al re si appartiene la sanzione delle leggi votate dalle due camere. Una legge a cui la sanzione reale sia negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 66 – Il re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie.

Pubblica i necessari decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospenderle, né dispensare alcuno dall’osservarla.

Art. 67 – Il re può sciogliere talune parti della guardia nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.

Art. 68 – La lista civile èdeterminata da una legge per la durata di ciascun regno.

Art. 69 – Alla morte del re, se l’erede della corona èdi età maggiore saranno da lui convocate le camere legislative fra lo spazio di un mese, per giurare alla di loro presenza di mantenere sempre integra ed inviolata la costituzione della monarchia.

Se l’erede della corona èdi età minore, e non trovi preventivamente provveduto dal re in quanto alla reggenza ed alla tutela, allora le camere legislative saranno convocate fra dieci giorni dai ministri, sotto la loro speciale responsabilità per provvedervi. Ed in questo caso faranno parte della reggenza la madre e tutrice e due o più principi della famiglia reale.

Lo stesso verrà praticato, laddove il re sventuratamente si trovi nella impossibilità di regnare per cagioni fisiche.

Art. 70 – L’atto solenne per l’ordine di successione alla corona dell’augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1759 confermato dall’augusto re Ferdinando I nell’articolo 5 della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla real famiglia rimangono in pieno vigore.

[…]

Firmato, Ferdinando.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri

Presidente del Consiglio de’ Ministri

Firmato, Duca Di Serracapriola. 

Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia incaricato del portafoglio del Ministero degli

Affari ecclesiastici

Firmato, Barone Cesidio Bonanni.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze

Firmato, Principe Dentice.

Il Ministro Segretario di Stato de’ lavori pubblici

Firmato, Principe di Torella.

Il Ministro Segretario di Stato di agricoltora e commercio

Firmato, Commendatore Gaetano Scovazzo.

Il Ministro Segretario di Stato dell’interno

Firmato, Cav. Francesco Paolo Bozzelli.

Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina

Firmato, Giuseppe Garzia.

Pubblicata in Napoli nel dì 11 febbrajo 1848

Atto di Cannes del 14 novembre1900 (c.d.)

Avanti di Noi D. Alfonso di Borbone Conte di Caserta per legittima successione di Sua Maestà il Re Francesco II, Nostro Augusto e rimpianto Fratello, Capo della Real Casa e Dinastia delle Due Sicilie, e di Sua Altezza Reale il Principe Ferdinando di Borbone Duca di Calabria, Nostro amatissimo Figlio, nonché dei testimoni Sua Eccellenza il Barone D. Domenico Carbonelli di Letino figlio del fu Barone Luigi, di anni 69, domiciliato in Napoli, Marchese di Ruffano D. Stanislao Ferrante figlio del fu Marchese Agostino, di anni 39, domiciliato in Cannes; Commendatore D. Vincenzo Scala figlio del fu Commendatore Giuseppe, di anni 56, domiciliato in Napoli, e Conte D. Francesco Marulli figlio del fu Conte Gennaro, di anni 49, domiciliato in Cannes.

Si è presentata Sua Altezza Reale il Principe D. Carlo Nostro amatissimo Figlio ed ha dichiarato che dovendo Egli passare a Nozze con Sua Altezza Reale la Infanta Donna Maria Mercedes Principessa delle Asturie ed assumendo per tal matrimonio la nazionalità e la qualità di Principe Spagnolo, intende rinunziare, come col presente atto solennemente rinunzia per Sé e pei suoi Eredi e Successori, ad ogni diritto e ragione alla eventuale successione alla Corona delle Due Sicilie ed a tutti i Beni della Real Casa trovantisi in Italia ed altrove e ciò secondo le nostre leggi, costituzioni e consuetudini di Famiglia, ed in esecuzione della Prammatica del Re Carlo III, nostro Augusto Antenato del 6 Ottobre 1759, alle cui prescrizioni Egli dichiara liberamente ed esplicitamente sottoscrivere ed obbedire.

Dichiara inoltre particolarmente di rinunziare per Sé, suoi Eredi e Successori a quei beni e valori sistenti in Italia, a Vienna ed a Monaco di Baviera, destinati dalla Maestà del Re Francesco II (di s. m.) per la fondazione di un Maggiorato per Capo della Dinastia e Famiglia delle Due Sicilie e per la costituzione di un fondo dotale delle Reali Principesse nubili, nipoti del Nostro Augusto Genitore il Re Ferdinando II di s. m.; ma conservando i suoi dritti a quella parte di beni legatigli testamentariamente dal suo rimpianto Zio il Re Francesco II, pel caso che il Governo Italiano che indebitamente ritiene, ne facesse la dovuta restituzione e così a tutto ciò che potrebbe in seguito rivenirgli per altri legati testamentari.

In vista di tale dichiarazione fatta dal sullodato Real Principe, Noi nel premettere ed accettare la succennata rinunzia, abbiamo firmato di unita al Real Principe medesimo, a Sua Altezza Reale Duca di Calabria ed ai sudetti testimoni il presente atto, il quale munito del Nostro Real Suggello sarà provvisoriamente conservato negli Archivi della Nostra Real Casa per valere all’occorrenza.

Alfonso.

Ferdinando di Borbone Duca di Calabria.

Carlo di Borbone Due Sicilie.

Barone Domenico Carbonelli di Letino.

Marchese di Ruffano Stanislao Ferrante.

Comm. Vincenzo Scala.

Conte Francesco Marulli.

Albero genealogico

Sviluppato dopo la formulazione della tesi.

  • S.M. il Re Don Ferdinando II delle Due Sicilie; m. 1º il 21 novembre 1932 con S.A.R. la Principessa Donna Maria Cristina di Savoia (14 novembre 1812 – 31 gennaio 1836); m. 2º il 9 gennaio 1837 con S.A.R. l’Arciduchessa Donna Maria Teresa d’Asburgo-Lorena, Arciduchessa d’Austria, Duchessa di Teschen (31 luglio 1816 – 8 agosto 1867).
    • S.M. il Re Don Francesco II delle Due Sicilie (m. 1º; 16 gennaio 1836 – 27 dicembre 1894); m. il 18 gennaio 1859 con S.A.R. la Duchessa Donna Maria Sofia di Wittelsbach, Duchessa in Baviera (4 ottobre 1841 – 19 gennaio 1925).
    • S.A.R. il Principe Don Luigi di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie, Conte di Trani (m. 2º; 1º agosto 1838 – 8 giugno 1886); m. il 5 giugno 1861 con S.A.R. la Duchessa Donna Matilde di Wittelsbach, Duchessa in Baviera (30 settembre 1843 – 18 giugno 1925).
    • S.A.R. il Principe Don Alberto di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie, Conte di Castrogiovanni (m. 2º; 17 settembre 1839 – 12 luglio 1844).
    • S.A.R. il Principe Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie, Conte di Caserta (m. 2º; 28 marzo 1841 – 26 maggio 1934); m. l’8 giugno 1868 con S.A.R. la Principessa Donna Maria Antonietta di Borbone, Principessa delle Due Sicilie (16 marzo 1851 – 12 settembre 1938).
      • S.A.R. il Principe Don Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie, Duca di Calabria (25 luglio 1869 – 7 gennaio 1960); m. il 31 maggio 1897 con S.A.R. la Principessa Donna Maria Ludovica Teresa di Wittelsbach, Principessa di Baviera (6 luglio 1872 – 10 giugno 1954).
        • S.A.R. il Principe Don Ruggero di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie, Duca di Noto (7 settembre 1901 – 1º dicembre 1914).
      • S.A.R. il Principe Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie (10 novembre 1870 – 11 novembre1949); m. 1º il 14 febbraio 1901 S.A.R. l’Infanta Donna Maria della Mercede, Principessa delle Asturie (11 settembre 1880 – 17 ottobre 1904); m. 2º il 16 novembre 1907 con S.A.R. la Principessa Donna Luisa d’Orléans Principessa di Francia (24 febbraio 1882 – 18 aprile 1958).
        • S.A.R. il Principe Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Infante di Spagna (m. 1º; 30 novembre 1901 – 3 febbraio 1964); m. il 16 luglio 1936 con S.A.R. la Principessa Donna Alice di Borbone, Principessa di Parma e Piacenza (13 novembre 1917 – 28 marzo 2017)
          • S.A.R. il Principe Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Infante di Spagna (16 gennaio 1938 – 5 ottobre 2015); m. l’11 maggio 1965 con S.A.R. la Principessa Donna Anna d’Orléans, Principessa di Francia (4 dicembre 1938).
            • S.A.R. il Principe Don Pietro di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Grande di Spagna (16 ottobre 1968); m. il 30 marzo 2001 con S.S. la Nobildonna Sofia Landaluce (23 novembre 1973).
              • S.A.R. il Principe Don Giacomo di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie, Duca di Noto (26 giugno 1993).
              • S.A.R. il Principe Don Giovanni di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie (18 aprile 2003).
              • S.A.R. il Principe Don Paolo di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie (26 giugno 2004).
              • S.A.R. il Principe Don Pietro di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie (3 gennaio 2007).
        • S.A.R. il Principe Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie, Infante di Spagna (m. 2º; 5 agosto 1908 – 27 settembre 1936).
      • S.A.R. il Principe Don Francesco di Borbone delle Due Sicilie, Principe Reale delle Due Sicilie (14 luglio 1873 – 26 giugno 1876).
      • Don Gennaro di Borbone (24 gennaio 1882 – 11 aprile 1944); m. il 27 giugno 1923 con S.E. la Contessa Donna Beatrice Bordessa, Contessa di Villa Colli (29 dicembre 1881 – 20 agosto 1963).
      • Don Ranieri di Borbone delle Due Sicilie (3 dicembre 1883 – 13 gennaio 1973); m. con S.E. la Contessa Donna Maria Carolina Zamoyska (22 settembre 1896 – 9 maggio 1968).
        • Don Ferdinando di Borbone (28 maggio 1926 – 20 marzo 2008) m. il 23 luglio 1949 con S.E. la Contessa Donna Chantal de Chevron (10 gennaio 1925 – 24 maggio 2005).
          • Don Carlo di Borbone (24 febbraio 1963); m. il 31 ottobre 1998 con Donna Camilla Crociani (5 aprile 1971).
    • Discendenza ulteriormente ultrogenita e ultimogenita non rivendicante.

Analisi della disputa

Avendo consultato le leggi di successione (vedi sez. “Bibliografia.”), il principio generale di successione risulta quindi essere la primogenitura assoluta esclusivamente per maschi discendenti da linea agnata, rappresentati dal ramo alfonsino. Tuttavia, Ranieri di Borbone, riconoscendo valido l’Atto di Cannes per Carlo Tancredi ed i suoi discendenti, non accettò la proclamazione di S.A.R. il Principe Alfonso a Capo della Real Casa. Le valutazioni di Ranieri sono comunque errate per diverse cagioni. L’Atto di Cannes è da considerare non valido per le seguenti motivazioni:

• i diritti al trono sono irrinunciabili;

• non è possibile rinunciare per conto di altre persone;

• la rinuncia fu fatta per Sé e per i suoi Eredi e Successori, non per i discendenti. È naturale che per eredi e successori si faccia riferimento a coloro che sarebbero stati i futuri essenti Principi delle Asturie. Il Principe Carlo, rinunciante, non possedette altri titoli se non quello di Duca di Noto (che comunque non deteneva all’epoca della firma dell’Atto), rivendicato da entrambi i rami e proprio del secondo in linea di successione (primo, dopo la Capitolazione di Gaeta);

• all’epoca dell’inizio della disputa, S.A.R. il Principe Alfonso non era più Principe delle Asturie;

• non risultava esistente ciò a cui si fece rinuncia;

• l’Atto venne redatto secondo le […] leggi, costituzioni e consuetudini di Famiglia, ed in esecuzione della Prammatica del Re Carlo III, la quale stabilisce l’incompatibilità dell’essere Re o primi Eredi di Spagna con la Sovranità sulle Due Sicilie (e non ai diritti dinastici sulle pretese al trono), all’ora inesistente;

• la Prammatica del Re Carlo III venne fatta per mantenere il cosiddetto equilibrio europeo, che non sarebbe venuto meno nel caso in cui il Principe Carlo Tancredi (o chi per esso) fosse stato Capo della Real Casa delle Due Sicilie e Principe delle Asturie (o Re di Spagna);

• l’Atto infrangeva le leggi di successione spagnole e napolitane.

Inoltre, Ranieri ed i suoi successori non hanno diritto ad autoproclamarsi Capi della Real Casa delle Due Sicilie, Gran Maestri dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, etc. per le seguenti motivazioni:

• Ranieri di Borbone contrasse matrimonio morganatico, quindi lui e la sua successione perdono il trattamento di “Altezza Reale”, il titolo di “Principe”, l’essere membri della Famiglia Reale e far parte della linea di successione.

• Ferdinando di Borbone, figlio di Ranieri, contrasse matrimonio morganatico e non autorizzato.

• Carlo di Borbone (attuale pretendente come Duca di Castro), figlio di Ferdinando, contrasse matrimonio morganatico.

Sono da fare ulteriori precisazioni:

• non sono stati presi in considerazione altri rami della famiglia in quanto non pretendenti;

• la discendenza del Principe Carlo Tancredi non fece parte della Famiglia Reale Spagnola;

• tutti i pretendenti del ramo alfonsino hanno contratto matrimonio autorizzato;

• la successione non è stabilita per designazione, per cui ogni documento che ne attesti un’eventualità sono del tutto illegittimi;

• nell’Atto di Cannes non si fa alcun riferimento ai Grandi Magisteri degli Ordini Dinastici né al Titolo di Capo della Real Casa delle Due Sicilie.

Conclusioni

Si ritiene S.A.R. il Principe Don Pietro di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, Conte di Caserta, etc. come Capo della Real Casa delle Due Sicilie, per i legittimisti Re del Regno delle Due Sicilie (col trattamento di Sua Maestà), Gran Maestro dell’Insigne e Real Ordine di San Gennaro, Gran Maestro del Real Ordine di San Ferdinando e del Merito, Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Gran Maestro del Real Ordine di Francesco Primo, Gran Maestro del Real Ordine Militare di San Giorgio della Riunione.

Dal 12 settembre 1923 il ramo pretendente di Ranieri di Borbone è escluso dalla linea di successione, nonché dalla stessa Famiglia Reale, e nessun membro di esso ha diritto al trattamento di Altezza Reale e al titolo di Principe, tuttavia quest’ultimi sono concessi dal 2014 dal legittimo Capo del Casato.

Bibliografia

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Legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie (c.d.) dell’8 dicembre 1816.

Atto sovrano n. 2362 del 7 aprile 1829 col quale si ordina che gli individui della Famiglia reale non possano contrarre matrimonio ed altre obbligazioni senza il regio assenso, Collezioni delle leggi e de’ decreti del Regno delle Due Sicilie.

Atto sovrano n. 3331 del 12 marzo 1836 portante delle disposizioni di massima pe’ componenti della Famiglia reale, Collezioni delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie.

Relazione che, su richiesta del Capo della Casa di Sua Maestà il Re, emette l’Accademia Reale di Giurisprudenza e Legislazione, in conformità all’intervento dell’Accademico effettivo III.mo Signor Don Manuel TABOADA ROCA, Conte di Borrajeiros circa il titolo del Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie, con l’esclusione dei diritti dinastici, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, 1983.

Relazione che su richiesta del Capo della Casa di Sua Maestà il Re, per esplicito desiderio di S.M., emette quest’ISTITUTO «SALAZAR Y CASTRO» del Consiglio Superiore di Investigazioni Scientifiche C.S.I.C. per determinare, se fosse possibile, su chi possa ricadere il titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie, Madrid, Ediciones Hidalguía, 1983.

Relazione che su richiesta del Capo della Casa di Sua Maestà il Re emette la Sezione delle Grandezze e dei Titoli del Regno presso il Ministero di Giustizia, per quanto concerne il diritto al titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie, Sección de las Grandezas y Títulos del Reino. Ministerio de Justicia, 1983.

Relazione in risposta alla domanda sottoposta ai Servizi di Protocollo, Cancelleria ed Ordini del Ministero degli Affari Esteri dal Capo della Casa di sua Maestà il Re, sulla persona «su cui deve ricadere il titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie», Dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes. Ministerio de Asuntos Exteriores, 1983.

Dictamen N.° 45.823/JR del Consejo de Estado del Reino de España sobre la Real Familia de Borbón de las Dos Sicilias, 1984.

G.B. Colbert, Memoria, 1712, cit. in Cercle d’Action Légitimiste.

Atto di Cannes (c.d.) del 14 novembre 1900.

Ferdinando Pio di Borbone, in I NOSTRI AVI. Forum Italiano della Commissione Internazionale permanente per lo Studio degli Ordini Cavallereschi, dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano e di Famiglie Storiche d’Italia.

A. Marini Dettina, Il legittimo esercizio del Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003.

R. Saccarello, Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio sotto la Regola di San Basilio, Viterbo, Edizioni Araldiche, 2012.

G. Grimaldi, A. Borella (a cura di), Sintesi della disputa spagnola, in Annuario della Nobiltà Italiana (32), Teglio, Annuario della Nobiltà Italiana Fonundation Trust, 2014.

G. Balboni Acqua, G. S. Sainty, E. Capasso Torre, A. Lembo, A. Marini Dettina, A. M. Rey y Cabieses, Nobiltà. Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi (136). Dedicato alla Sopravvivente “sovranità affievolita” nella Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, Milano, Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia, Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie, 2017.

G.S. Sainty, The Constantinian Order of Saint George: and the Angeli, Farnese and Bourbon families which governed it, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2018.

Andrea D’Aloia

Post scriptum

L’autore resta a disposizione per chiarimenti e il blog è pronto ad ospitare qualsiasi contro deduzione

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