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Legge 8 luglio 1904, n. 351(G.U. 16 luglio 1904, n. 166) Provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli

Posted by on Dic 7, 2022

Legge 8 luglio 1904, n. 351(G.U. 16 luglio 1904, n. 166) Provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli

Come anteprima della trasmissione che andrà in onda venerdi 9 dicembre alle 21 sulle leggi speciali varate nel luglio 1904, Enrico Fagnano, che sarà il relatore protagonista, ci ha inviato il testo integrale del provvedimento di legge che di seguito riproponiamo

Capo I

DISPOSIZIONI D’INDOLE TRIBUTARIA ED ECONOMICA

Art. 1.

Il Governo del Re, sentita la giunta municipale di Napoli, salvo il disposto dell’art. 3, è autorizzato a rivedere la tariffa daziaria del comune di Napoli nei limiti della presente legge, con facoltà di abolire o di ridurre i dazi concernenti materie prime delle arti e delle industrie, o generi di più largo ed immediato consumo popolare.

     Art. 2.

Lo sgravio derivante dalla modificazione, di cui all’articolo precedente, non potrà essere inferiore per lo esercizio finanziario 1904-1905 alla somma di lire 1.800.000, tenuto conto del reddito medio percetto nel biennio dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1903, per le voci di tariffa abolite o ridotte.

Con la medesima norma e col procedimento indicato nello articolo precedente, il Governo del Re è autorizzato, nello esercizio finanziario 1905-1906, ad introdurre ulteriori sgravii (compresa l’abolizione del dazio sul riso, mezzo riso e risino) nella tariffa daziaria di Napoli, con che l’onere non sia inferiore alla somma di lire 1.200.000. I detti sgravii reste- ranno consolidati negli anni successivi.

     Art. 3.

Con la pubblicazione della presente legge sono senza altro aboliti nel comune di Napoli i dazi sia governativi che comunali e addizionali, concernenti le voci della tariffa daziaria del comune medesimo indicati nella tabella A; e sono del pari senz’altro ridotti quelli relativi alle voci enunciate nella tabella B, e nelle proporzioni in questa specificate.

L’ammontare dello sgravio, conseguenza delle cennate abolizioni e riduzioni di dazi, determinato con la norma del reddito medio stabilito nell’articolo precedente, sarà imputato nella somma di lire 1.800.000 per l’esercizio 1904-1905.

Per le soppressioni e riduzioni delle voci della tariffa, il cui reddito medio è stato determinato a calcolo, alla chiusura dell’esercizio 1904-1905 sarà proceduto a conteggio tra le fatte previsioni di sgravio, e quelle realmente verificatesi, tenuto a base la media biennale del gettito 1901-1903 col consuntivo 1904-1905. Ogni avanzo o diminuzione andrà in aumento o diminuzione del 1.200.000 lire, riservato allo sgravio del secondo anno.

     Art. 4.

Articolo abrogato dall’art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2002 per effetto dell’art. 5 del D.L. 23

novembre 2001, n. 411.

     Art. 5.

Il Governo del Re dovrà entro il 1908 restringere la cinta daziaria di Napoli, tenendo conto delle proposte, che gli verranno presentate dal municipio di Napoli.

Nella detta ipotesi le spese occorrenti alla sistemazione della nuova cinta daziaria, delle caserme e degli uffici doga- nali saranno a carico dello Stato e ad esse sarà provveduto con altra legge speciale, da presentarsi al Parlamento non oltre il 1906.

“Provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli”

Gli opifici industriali attualmente esistenti nella zona da dichiararsi aperta agli effetti del dazio consumo in seguito alla riduzione della cinta, godranno lo stesso trattamento in quanto al dazio sui loro prodotti, delle fabbriche poste nella cin- ta daziaria, osservate le prescrizioni che saranno stabilite con analogo regolamento per la vigilanza e controllo e per la identità dei prodotti. Le spese di tale vigilanza e controllo, per la durata di 15 anni, saranno a carico dell’amministrazio- ne finanziaria.

     Art. 6.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie alla creazione di una zona da dichiararsi aperta, giusta l’arti- colo precedente, e destinata alla costruzione di case operaie e popolari e di stabilimenti industriali giusta il piano che sarà presentato al municipio non oltre il 30 giugno 1906 e approvato con regio decreto.

In caso di espropriazioni la indennità dovuta ai proprietari degli immobili, sarà determinata nel modo indicato nell’art. 13 della legge 15 gennaio 1885 pel risanamento di Napoli. I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanze del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

Per provvedere alla esecuzione di dette opere nonchè all’espropriazione delle zone comprese nel detto piano, è autorizzata la cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Napoli coll’interesse del 3,50 per cento una serie di successivi mutui fino alla concorrenza di lire 5.000.000, ed estinguibili entro il termine di 50 anni.

     Art. 7.

I materiali di costruzione, le macchine ed in genere tutto quanto potrà occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali, che sorgeranno nel territorio del comune di Napoli, entro il termine di dieci anni dalla data della pubblicazio- ne della presente legge saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali.

     Art. 8.

Saranno pure esenti dal pagamento dei dazi doganali le macchine ed i materiali d’ogni specie destinati all’amplia- mento, entro il termine stabilito dal precedente articolo, degli stabilimenti industriali già esistenti nel territorio predetto.

     Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere che gli stabilimenti industriali di che all’art. 6 siano retti a regime di de- posito franco.

In tal caso gli stabilimenti anzidetti saranno considerati fuori della linea doganale e si renderanno ad essi applicabili tutte le disposizioni della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2a).

     Art. 10.

Gli stabilimenti industriali ai quali sarà concesso di erigersi a regime di deposito franco, avranno facoltà di ritirare direttamente dalle isole, non soggette a privativa, il sale occorrente all’esercizio della loro industria, con esonero dal pagamento del dazio di esportazione e di ogni altro diritto a favore dello Stato; salve le cautele da determinarsi dal Mi- nistero delle finanze.

     Art. 11.

Durante un periodo di 15 anni dal loro impianto, gli stabilimenti industriali, contemplati dall’art. 6 saranno esonerati dall’obbligo di rimborsare all’amministrazione finanziaria le spese di vigilanza e di corrispondere agli impiegati ed agenti di finanza le indennità per operazioni da compiersi nell’interno dello stabilimento in quanto queste sieno richieste per l’applicazione delle disposizioni relative alle importazioni temporanee o alla esportazione di merci ammesse alla restitu- zione di diritti.

L’esonero dall’obbligo di corrispondere indennità ad impiegati e agenti di finanza per le operazioni anzidette sarà, per il medesimo termine, accordato agli stabilimenti industriali già esistenti nel territorio del comune di Napoli alla data della pubblicazione della presente legge, quando l’applicazione delle disposizioni sulle importazioni temporanee o sull’esportazione con restituzione di diritti venga richiesta entro il termine di cinque anni dalla stessa data.

     Art. 12.

Per gli opifici nuovi e tecnicamente organizzati, che s’impianteranno nel territorio del comune di Napoli, entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, è concessa per un decennio dalla loro attivazione l’esenzione dalla impo- sta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

     Art. 13.

Gli opifici di cui nell’articolo precedente ed i nuovi terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte per tutto il tempo per cui sarà applicata l’esenzione dall’imposta di ricchezza mobile.

     Art. 14.

Per gli opifici attualmente esistenti, che si ampliassero o trasformassero non si potrà per il decennio, di cui nei due articoli precedenti, apportare in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni aumento di sorta agli accertamenti stabiliti per tassa di ricchezza mobile, fabbricati e terreni.

     Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere al comune ed alla camera di commercio di Napoli l’esercizio dei bacini di carenaggio nel porto di Napoli, mediante un canone da stabilirsi di accordo fra il comune e i ministri delle finanze, della marina e dei lavori pubblici.

Il comune e la camera di commercio avranno facoltà di cedere all’industria privata l’esercizio dei bacini con l’applica- zione di tariffe e in conformità di un regolamento, proposti dal comune di accordo con la camera di commercio, ed ap- provati dai ministri dei lavori pubblici e della marina.

     Art. 16.

E’ autorizzato il Governo del Re a riservare, per un periodo di dieci anni, agli stabilimenti meccanici esistenti, ed a quelli che si impianteranno o si trasformeranno nel territorio del comune di Napoli, la costruzione di materiale mobile ferroviario, per una quantità non minore di un ottavo del materiale che sarà ordinato per conto dello Stato.

Le modalità per determinare i prezzi in rapporto alle condizioni generali del mercato e le cautele per l’appalto delle forniture di detto materiale saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di accordo col ministro del tesoro, previo parere del comitato superiore delle strade ferrate e del con- siglio di Stato.

     Art. 17.

La maggiore escavazione di minerale, prevista nei contratti che regolano l’affitto delle reali miniere dell’Elba, dei terreni ferriferi del Giglio e delle fonderie di ferro di Follonica, rispettati i diritti acquisiti dagli stabilimenti di fusione at- tualmente esistenti, sarà concessa con obbligo espresso di destinare il minerale escavato, fino a concorrenza di

200.000 tonnellate, a soddisfare i bisogni degli industriali aventi stabilimenti nelle provincie meridionali ed a preferenza in quella di Napoli.

I fonditori che usufruiranno di tale concessione avranno dal canto loro l’obbligo di dare i loro prodotti, portati a Napo- li, ad un prezzo non maggiore di quello che per tali prodotti si praticherà in Genova.

Capo II

CONCESSIONE E DISTRIBUZIONE DI FORZE MOTRICI

     Art. 18.

Articolo abrogato dall’art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Successivamente tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall’art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411.

     Art. 19.

Per la costruzione ed esercizio dell’opera sarà costituito un ente autonomo con statuto da proporsi dal consiglio co- munale di Napoli e da approvarsi con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

Questo ente sarà amministrato da un consiglio generale composto dal sindaco di Napoli, presidente; dal direttore generale del banco, dall’avvocato erariale capo, dallo ispettore compartimentale del genio civile, dal direttore della scuola di applicazione degli ingegneri, tutti di Napoli, e dal direttore delle opere pubbliche municipali, non che da due membri eletti dal consiglio comunale fuori dei suoi componenti, e da tre membri nominati dal ministro dell’interno di accordo coi Mmnistri dell’agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e delle finanze.

I membri del consiglio generale eletti dal comune, nominati dal ministero dell’interno, durano in carica tre anni, ma possono essere riconfermati. Le loro funzioni sono gratuite. Per quei membri, che hanno dimora fuori la provincia di Napoli il regolamento provvederà per le indennità di trasferta e di residenza.

Le convocazioni del consiglio generale saranno determinate dal regolamento.

     Art. 20.

Lo Statuto di cui nel precedente articolo, oltre a contenere tutte le norme necessarie al funzionamento amministrati- vo, contabile e tecnico dell’azienda, deve stabilire i requisiti per la nomina a direttore tecnico, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la forma e la misura della retribuzione, e determinare quanto si riferi- sce al numero, ai requisiti, al trattamento degli impiegati e degli operai.

     Art. 21.

Il consiglio generale esercita le seguenti attribuzioni:

  1. nomina, mediante pubblico concorso, il direttore tecnico, e può licenziarlo nei casi e con le garanzie da stabilirsi con lo statuto di cui negli articoli 18 e 19;
  2. delibera i bilanci preventivi e i conti compilati dal comitato esecutivo di cui nell’articolo seguente;
  3. delibera le nuove spese non previste in bilancio, che si rendano necessarie durante l’esercizio finanziario, e le sottopone alla prescritta approvazione;
  4. delibera sulle proposte di contratti e su qualsiasi provvedimento che vincoli il bilancio oltre l’anno;
  5. autorizza le liti quando non si tratti della sola riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell’azienda, e salvo i casi di urgenza pei quali basterà l’autorizzazione del comitato esecutivo a norma dell’articolo seguente.

     Art. 22.

Le attribuzioni che la legge 29 marzo 1903, n. 103, deferisce alla commissione amministratrice, saranno invece e- sercitate, per la azienda di cui nei tre articoli precedenti, da un comitato esecutivo di persone tecnicamente competenti, composto di un presidente, nominato dal ministero dell’interno di concerto con quelli delle finanze, dell’agricoltura e dei lavori pubblici e di due membri scelti dal consiglio generale di amministrazione, all’infuori dei suoi componenti.

I membri del comitato esecutivo durano in carica tre anni, ma possono essere confermati.

      Art. 23.

I bilanci preventivi e i conti consuntivi dell’azienda saranno annualmente approvati dal Ministero dell’interno, sentito il consiglio comunale di Napoli.

     Art. 24.                         

Gli utili netti dell’azienda, accertati nel conto approvato, saranno destinati al miglioramento dell’azienda stessa e principalmente a ridurre il prezzo dell’unità di forza.

     Art. 25.

L’ente procederà alla distribuzione della energia direttamente, con rete propria.

Durante le ore del giorno la distribuzione della energia dovrà essere fatta esclusivamente a scopo di favorire le indu- strie nel comune di Napoli.

Nelle ore di notte l’energia, qualora non occorra alle industrie, può essere venduta nel territorio del comune di Napoli a qualsiasi scopo, sotto la condizione che il minor costo della produzione del cavallo idro-elettrico, vada con prevalenza a vantaggio dei consumatori diretti.

Nel caso che l’energia non possa essere utilizzata nel comune di Napoli, potrà, e sempre nelle ore di notte, essere venduta a chiunque e per qualsiasi scopo.

Le concessioni, indicate nei due precedenti capoversi, sono soggette ad essere risolute, qualora l’energia occorra ai bisogni delle industrie propriamente dette.

     Art. 26.

La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli il prestito del capitale occorrente alla ese- cuzione delle opere ed all’impianto completo del servizio pubblico di cui negli articoli precedenti.

Il prestito si farà in più rate da determinarsi a seconda dell’avanzamento dei lavori, con l’interesse del 3,50 per cen- to, e sarà autorizzato per ciascuna rata in cinquanta anni.

Nei primi dieci anni di ciascun mutuo l’interesse sarà del 2,50 per cento.

Nei primi dieci anni dalla corresponsione di ciascuna rata il municipio pagherà soltanto l’annualità d’interesse sulla rata stessa; negli ulteriori quarant’anni pagherà le annualità comprensive dell’interesse e della quota di ammortamento del capitale.

Le annualità come sopra dovute costituiranno il primo stanziamento nella parte passiva del bilancio dell’azienda, e saranno garantite con le prescritte delegazioni sulla sovraimposta fondiaria.

     Art. 27.

Entro il 31 dicembre 1908 il Governo eserciterà il diritto di impiegare in servizi d’interesse diretto o indiretto del co- mune di Napoli la forza idraulica derivabile dal Tusciano in eccedenza a quella concessa nel 1901 alla società meridio- nale d’elettricità esistente in Napoli. Qualora la detta forza sia destinata in servizio diretto delle industrie napolitane, ne sarà fatta la concessione perpetua e gratuita al municipio con le condizioni e procedure prescritte negli articoli prece- denti per le forze derivate dal Volturno.

      Art. 28.

In tutto ciò che non è diversamente regolato dalla presente legge, si applicheranno all’azienda di produzione e distri- buzione di forza motrice, di che nei precedenti articoli, le disposizioni dellalegge 29 marzo 1903, n. 103, con le norme che verranno stabilite in apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.

Capo III

OPERE PUBBLICHE

     Art. 29.

E’ autorizzata la spesa di lire 12.500.000 per lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli; e sarà stan- ziata come appresso entro i limiti di 60 milioni assegnati alla parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pub- blici:

Esercizio 1907–908………………… L. 1,000,000

Esercizi dal 1908–909 al 1914 915 in ragione di annue lire 1,500.000…………….10,500.000

Esercizio 1915–916…………………….. 1,000,000

                                                        12,500,000

Nei bilanci dell’entrata corrispondenti agli esercizi nei quali saranno stanziate le somme per i lavori sovraindicati si inscriveranno sotto apposito capitolo le quote di contributo dovute dalle provincie e dai comuni a termini di legge.

Ai fini delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 il Governo farà conoscere al comune entro il 30 giugno 1905 la linea perimetrale della zona da occuparsi nell’interesse del servizio ferroviario.

     Art. 30.

Con legge da presentarsi al Parlamento entro l’esercizio 1905-1906 sarà autorizzata la spesa, con la ripartizione degli stanziamenti nei successivi esercizi, per eseguire lavori di ampliamento dei locali esistenti, di costruzione di nuovi locali e di sistemazione dei binari, atti ad assicurare pei viaggiatori e per le merci un servizio corrispondente alle esi- genze del traffico sia generale che interprovinciale e locale.

     Art. 31.

E’ autorizzata la spesa di lire 30.000 occorrente per i lavori di colmamento del Mandracchio presso la strada Piliero e sarà imputata al fondo di lire 1.500.000 assegnato pel porto di Napoli dalla legge 13 marzo 1904.

Qualora per l’ampliamento dei locali destinati alla regia dogana si debba occupare una parte della via Piliero e sem- pre che il comune faccia cessione di questa parte, lo Stato concorrerà alla spesa necessaria per la conseguente aper- tura di una via comunale, in prolungamento di via Marina.

Capo IV

ISTITUTI D’ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA E PROFESSIONALE

     Art. 32.

La scuola d’applicazione degli ingegneri di Napoli è trasformata in scuola superiore politecnica.

Ai corsi attuali superiori sono aggiunti corsi complementari per dare maggiore sviluppo di pratica applicazione agli insegnamenti attuali, aggiungendovi quelli dell’elettrotecnica e delle costruzioni ed applicazioni elettriche, nonchè quelli riguardanti le costruzioni navali.

Per provvedere alla detta trasformazione ed ai nuovi corsi, il bilancio della scuola è aumentato di lire 45.000 annue, in cui 15.000 per dotazione dei gabinetti a cominciare dal 1904-1905.

Per provvedere alla sistemazione ed aggiunzioni di nuovi locali, ed arredamenti necessari è assegnata la somma di lire 150.000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione da erogarsi nei tre esercizi 1904

-1905, 1905-1906, 1906-1907.

     Art. 33.

Nel bilancio passivo della pubblica istruzione per l’esercizio finanziario 1904-1905 (al Titolo II, spesa straordinaria) sarà stanziata la somma di lire 30.000 per le spese:

  1. d’impianto di una officina meccanica, di un laboratorio di elettrotecnica, di un laboratorio di chimica tecnologica della sezione industriale dell’istituto tecnico…………………………………………………….. L. 18,000
  2. d’impianto di una scuola pratica commerciale, con banco modello, presso la sezione ragioneria dell’istituto tecni- co            2,000
  3. d’impianto di una officina nell’istituto nautico……………….. 10,000

     Art. 34.

Nel bilancio passivo della pubblica istruzione per l’esercizio finanziario 1904-1905 e nei bilanci per gli esercizi finan- ziari successivi (al titolo I – Spesa ordinaria) sarà stanziata la somma di lire 17.000 per le spese annuali permanenti in servizio della sezione industriale delle scuole serali, compresa la scuola per commessi di negozio, e della scuola com- merciale con banco modello presso l’istituto tecnico.

La distribuzione della somma di lire 17.000 per le varie categorie di spese, sarà determinata con decreto reale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

     Art. 35.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a partire dall’esercizio 1904-1905, in aggiunta agli attuali stanzia- menti, saranno inscritte le seguenti somme a titolo di sussidio ed incoraggiamento a favore dei seguenti istituti:

Museo artistico industriale L. 6,000 Istituto arti e mestieri “Casanova” 3,000 Scuola di lavoro a Tarsia 2,000 Istituto femminile Suor Orsola Benincasa 3,000    

L. 14,000

Nello stesso

capitolo del bilancio sarà stanziata inoltre la somma di lire 16.000 come contributo annuo per l’istituzione di una scuola di tessitura, e la somma di lire 20.000 come contributo per il mantenimento di una scuola media di commercio, da isti- tuirsi col concorso della Camera di commercio di Napoli.

Art. 36.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l’esercizio finanziario 1904-1905 e nei successivi è approvato un aumento di lire 18.000 al Cap. 106 per maggiore contributo annuo a favore dei seguenti istituti:

1° Scuola industriale ” A. Volta”                                                 L. 7 000

2° Museo artistico industriale                                                     6,000

3° Istituti d’arti e mestieri “Casanova”                                       3,000

4° Scuola professionale femminile “Regina Margherita ”                      2,000

L. 18,000

     Art. 37.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà stanziata la somma di lire 50.000 da ripartirsi in due esercizi a partire dal 1904-1905, per concorso nelle spese d’impianto della scuola di tes- situra e per ampliamento dei laboratori e delle officine della scuola industriale “Alessandro Volta” e del museo artistico industriale di Napoli.

     Art. 38.

Nel bilancio del ministero della pubblica istruzione sarà stanziata la somma di lire 50.000, per cinque anni, a partire dall’esercizio 1905-1906, da erogarsi come aumento di dotazione agli istituti e gabinetti scientifici, alle scuole di disegno ed alla biblioteca della regia università di Napoli.

Sul capitolo: “Supplemento alle dotazioni delle regie università” del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, pel medesimo quinquennio, e per lo stesso fine, resta inoltre assegnata l’annua somma di lire 10.000.

La distribuzione annua della somma di lire 60.000, sarà, su proposta del Consiglio accademico, deliberata dal mini- stro della pubblica istruzione, ad eccezione di lire 2.000, che restano assegnate all’Istituto chimico farmaceutico per una scuola di prodotti chimici ad uso industriale.

Tabella A Soppressioni di dazio. (Omissis).

Tabella B

Riduzioni di dazio (OMISSIS)

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