Alta Terra di Lavoro

già Terra Laboris,già Liburia, già Leboria olim Campania Felix

DELLE ISTITUZIONI GOVERNATIVE DE’ BORBONI ANTERIORI E POSTERIORI ALLA OCCUPAZIONE MILITARE DI NAPOLI

Posted by on Feb 17, 2020

DELLE ISTITUZIONI GOVERNATIVE DE’ BORBONI ANTERIORI E POSTERIORI ALLA OCCUPAZIONE MILITARE DI NAPOLI

Ci hanno alcuni che smaniosamente invaghiti di ogni istituzione, di ogni forma, di ogni nuova foggia venuta o che venga tuttodì dallo straniero, si fanno ad ingiuriare al paese nativo, a screditare le patrie istituzioni, e con riprovevole divisamente magnificano i fotti e le opere d’oltremonti e d’oltremare, né sanno vedere ne” civili ordinamenti ed in tutte le cose del viver sociale, se non i risultamenti ed il frutto delle istituzioni o recate dagli stranieri, o da essi tolte a presta ed imitate.

E riesce in vero increscevole a sentire cotesti enfatici declamatori quando fra l’altro si levano magistralmente a sentenziare che in tutte branche del sistema governativo ed amministrativo che è state in vigore fino al 6 settembre 1860 nel già reame delle due Sicilie, ciò che s’incontrasse di ottimo, di buono, di plausibile, tutto sia da ripetere dalle istituzioni riformatrici che quivi recarono i Francesi nel decennale periodo della militare occupazione; e che da questa soltanto fossero venuti attimi provvedimenti; benefiche istituzioni, sapientissima legislazione; in somma tutte le sociali garantie, tutti i salutari ordinamenti politici e civili, tutte le forme e procedure tutelari della libertà personale e della proprietà; ogni beneficio, ogni vantaggio, ogni utilità di che si è ivi goduto fino alla cennata epoca del 1860, tutto essere frutte e prodotto di Francia e della militare occupazione.

Del che egli è facile di avvedersi che cotesti encomiatori delle riforme straniere, ingiusti detrattori delle patrie istituzioni, si circoscrivessero per ignoranza e per malizia entro il periodo brevissimo di soli dieci anni; e sconoscendo la storia, la legislazione, la verità de’  fatti, non sanno o non vogliono ravvisare l’andamento benefico, il progresso, il miglioramento man mano arrecato alfe antiche istituzioni del reame dalla dinastia de’ Borboni, da Carlo III fino al Re Francesco II, val dire nel tempo anteriore ed in quello posteriore alla invasione dei Francesi.

Che se gli elogiatori della militare occupazione fossero eruditi e saggi abbastanza per sapersi formare, un concetto storico, complessivo ed individuo, di tutto il periodo del tempo decorso dalla venuta di Carlo III fino ad oggidì, senza farsi sedurre od illudere da spirito di parte, da preoccupazioni dell’animo, da esaltate simpatie; essi non potrebbero di meno non ravvisare due verità storiche, splendide ed incrollabili.

L’una quella è, che il periodo della militare occupazione, siccome epoca riformatrice di tutto l’antico, se d’un colpo squassò e distrusse tutti quanti i preesistenti ordinamenti e le patrie istituzioni di quel reame, recando le straniere, ossia le francesi, com’ è costume di tutti gli occupatori ed invasori per suggerimento di avveduta politica, in questo universal crollamento se egli è vero d’una parte che le condizioni degli ordinamenti civili del reame migliorarono, ed i popoli ritrassero non pochi vantaggi, non è men vero dall’altra che i popoli ebbero ad un tempo a risentire molti danni e gravissimo pregiudizio da quelle riforme e dalla introduzione de’ nuovi ordinamenti e delle straniere istituzioni.

L’altra verità ella è, che facendo comparazione tra le istituzioni introdotte dalla legittima monarchia dei Borboni, prima e dopo la invasione francese, e quelle adottate nel periodo decennale della militare occupazione, riesce niente malagevole di riconoscere che non tutte le istituzioni utili, quivi recate dallo straniero, vi fossero giunte affatto nuove, mentre il legittimo governo erasi già posto in su la via di sapienti riforme, e moltissimi vantaggiosi ordinamenti trovavansi introdotti, anche prima che in Francia si fossero conosciuti, o fossero stati stabiliti colle nuove leggi di quella nazione. Inoltre forza è pur dire che moltissime istituzioni succedute a quelle dell’occupazione militare di lunga mano con più saggio, benefico e provvido intendimento avessero riformate, migliorate o sopperite, nella essenza o nella forma, quelle preesistenti, che siccome proprie dello straniero, non erano adatte e confacenti agli usi, alle abitudini, all’indole, a’ sentimenti religiosi, morali e civili de’ popoli delle due Sicilie.

Non è nostro pensiero né di dissertare, né di scrivere un cenno compiuto sopra un argomento vastissimo, qual è la comparazione di tutte le istituzioni civili tra quelle della legittima monarchia de’ Borboni e quelle della occupazione militare. Sarebbe opera di lunga lena e di non breve volume. Ma determinati a dettare senza veruna pretensione, e senza sfoggio di dottrina, un articolo che in alcuna maniera giustificasse e rischiarasse le verità avanti enunciate al cospetto degli uomini di buona fede, imparziali, e non ignari in tutto della storia civile del reame delle due Sicilie, adopreremo a toccare rapidamente alquante istituzioni, come meglio ci tornassero a mente, affinché gli elogiatori della militare occupazione, riconvinti di errore, o di mendacio, o di esagerazione, non illudessero le menti volgari, né sia defraudato della debita lode e del giusto encomio il legittimo governo de’ Borboni per le istituzioni chili e gli ordinamenti, che molto meglio de’ francesi o trovava usi prima della loro occupazione, o sono stati dopo il ritorno della legittimità introdotti, stabiliti o riformati in quel reame.

Primo bisogno de’ popoli è la giustizia. Ond’è che le cure d’ogni ben ordinato e provvidente governo voglion essere indirette innanzi tutto a sanzionare ottime leggi di dritto comune e positivo, ed a provvedere alla retta amministrazione della giustizia civile e penale. Bene apponevasi un profondo politico quando diceva, che i popoli soffrono volentieri qualunque specie di tributi e d’incorri porte voli gravezze, ma non sanno a lungo sopportare l’ingiustizia.

La Francia ed il reame di Napoli erano governati egualmente ne’ secoli trascorsi dalle leggi romane e dal dritto consuetudinario, che in Francia più che in altri luoghi dell’Europa soggetti al roman diritto, variava in tante maniere, quanti forse erano i dipartimenti. Quindi l’amministrazione della giustizia mancava di una forza direttrice, di un principio d’unità; e tra le molte e svariate giurisdizioni dei magistrati,1’ arbitrio de’ giudici non era infrenato da verun dettato positivo della legge, né dalla santità di forme giuridiche; e da ultimo leggi inumane e crudeli stavano a governo delle pruove ne’ giudizi penali; così reggevasi la Francia prima de’ nuovi Codici, che furon l’opera della rivoluzione avvenuta in sul cadere del secolo passato; così reggevasi il reame di Napoli prima della monarchia ristabilita da Carlo III.

Ma era riservato a questo Monarca, di nome immortale, di entrare innanzi a tutti i governi di Europa nelle utili riforme e nelle sagge istituzioni produttrici di molti e svariati beni a‘ suoi. popoli. E di vero in Francia usavasi tuttavia il barbaro sperimento della tortura; ma come Federico II Imperatore dava il primo l’esempio umanissimo all’Europa di abolire nel reame di Napoli gli sperimenti giudiziarii del fuoco e dell’acqua, niente dissimigliante Carlo III, in tempi migliori di civiltà, dava il primo l’esempio di abolire di fatto la tortura; e se alcuna volta i magistrati erano obbligati ad ordinarla, se ne rappresentava solamente la scena, recandosi il reo sotto la corda, né più di tanto: e così le formole della romana legislazione e de’ tempi barbari e crudeli si tramutavano in finzioni di diritto.

La Francia non aveva una procedura stabile nei giudizi, quando Carlo III rendeva a’ suoi popoli il gran beneficio di sanzionare la famigerata Prammatica del 1738, con la quale venne a fissare una procedura uniforme in tutt’i giudizii. Ond’è che il reame di Napoli ebbe da Carlo III una legge regolatrice del rito, che non avevano per certo né la Francia, né le altre nazioni.

Il pubblico dibattimento ne’ giudizi penali fu dono imprezzabile recato al reame di Napoli da’ nuovi codici francesi. Ma da gran tempo innanzi, e pria che in Francia si fosse introdotto, era già cominciato a stabilirsi in quel reame per effetto dell’ordinanza di Carlo III del 1789, che diede a’ militari giudizii un ordine semplice e forme più certe, e questa fu l’aurora di un’epoca, per molte altre riforme penali, benefica e di universale immegliamento delle leggi e de’ giudizii per tutta quanta Europa.

La mente vastissima di Carlo III aveva conosciuta la necessità di organizzare le svariate magistrature sotto un principio di unità, per guisa che fossero tutte soggette alla influenza di una forza direttrice,. e di un collegio supremo regolatore. Ond’è che con celebrata Prammatica del 1735 instituiva la Camera reale, che in quei tempi vuoisi riguardare simigliante alla Cassazione, instituita dopo lungo tempo in Francia, ed in Napoli introdotta nella decennale occupazione.

Carlo III, fondatore della monarchia delle due Sicilie, fu il primo adunque a stabilire in questo Regno istituzioni, che potessero rilevare i suoi veri interessi, dilatare i vantaggi del suo conimercio, dirigere con savie norme l’interna sua amministrazione cosi civile, che economica.

Animato dalla sublime idea di elevar Napoli al grado di potenza Europea, e di così porre per parte sua un termine alle dissensioni politiche di allora, ed un fine alle sciagure de’ napolitani, non trascurò mezzo per toglierli dall’annientamento, in cui li avevano immersi due secoli di dispotismo e di rapacità viceregnale. I suoi progetti sodi e grandiosi quanto il suo talento, benefici e generosi quanto il suo cuore, tendevano a formare della Monarchia Napoletana un dominio degno dell’alta fortuna di esser governati da’ Borboni. Scopo di questi progetti era, I. la riforma delle imposizioni, che allora trovavansi stabilite sulla orribile massima di trar quanto si poteva dal popolo, fino a disseccare le più remote sorgenti della sua ricchezza. II. La libertà del traffico interno trascurato, ed inceppato fino al punto di far perire per la fame le intiere popolazioni. III. L’assicurazione del commercio esterno rovinato e distrutto dai pirati. IV. Lo stabilimento di un’amministrazione finanziera, che si vedeva affidata alla direzione di uomini vessatori e rapaci. Né limitavansi già essi a questi soli oggetti. Voleva Cario spedir bastimenti in America; istituire compagnie di traffico, come l’Inghilterra, e l’Olanda; aprire a traverso del Regno una comunicazione tra il Mediterraneo, e l’Adriatico; incoraggiare gli esteri a stabilirsi nel paese. Infine egli voleva ancora creare il Codice Carolino, col riunire o riformare tutte quelle leggi che fossero adattate alle circostanze locali de’ suoi popoli; e quindi distruggere con un colpo solo quel mostro legale, che secoli di continue rivoluzioni avevano creato,per la garantia dell’arbitrio forense, e per insultare non di rado ogn’idea di diritto, e di giusto.

Divisamenti di tal natura sono tanto più d’ammirarsi, dacché trovavano il più forte ostacolo non solo in quei, che interessati erano a farli svanire, ma ancora nella caratteristica, che il popolo delle Sicilie (come avvenuto sarebbe ad ogni altro nel suo caso) aveva ricevuto dalla natura delle antecedenti sue vicissitudini.

Prima di Carlo trovandosi esso immerso nella ignoranza, oppresso da’ baroni, afflitto da mille opposte leggi, vessato con infinite imposte, i suoi slanci a miglior destino erano stati raffreddati dalla raffinata politica de’ Viceré.

Eppure essendo questo popolo fornito di vivace fantasia, godendo di un suolo ubertoso di prodotti sani piacevoli ed abbondanti, respirando unaria saluberrima, avrebbe dovuto essere sempre felice! Ma il suo carattere, che sorge appunto dalla combinazione di queste circostanze, lo sforza a sentire con eccesso, ad eseguire con impetuosità, e quindi gittandolo spesso agli estremi o di violenza o di apatia, è stato sempre la causa unica, e positiva di ogni sua disavventura.

Carlo nella sua saviezza ben penetrossi di questa verità. Temendo quindi, che un assoluto e subitaneo riordinamento di cose, potesse spingerlo dall’abbattimento, in cui era, ad una mal calcolata energia, appartassi dal sistema degli altri legislatori. Perciò, mentre in Francia, in Olanda, ed in Inghilterra le leggi scritte avevano preceduti gli stabilimenti di pubblica prosperità. Egli fu il primo a fare la legge coll’esempio, ed a scolpire una norma di fatto, che immancabilmente fosse di guida al suo popolo, onde tutta intera (benché lunga, ed ardua) avesse potuto percorrere la strada che conducea al suo vero ben’ essere. Difatti il Regno avea bisogno d’industria manifatturale, e Carlo introdusse le fabbriche di arazzi, di drappo d’oro, d’argento, e di seta, non che quelle di panni di lana. Il Regno era sfornito di artisti, e Carlo eresse un magnifico stabilimento (l’Albergo de’ poveri) onde potessero istruirsi i non possidenti, e ricevere colà ogni genere d’incoraggiamento. Nel Regno non vi erano belle arti e Carlo fa rivivere dalle loro rovine le tre Città Pompei, Stabia, ed Ercolano, per dar materia di sviluppo, e di occupazione agl’ingegni: stabilisce un Museo d’antichità, ed introduce la manifattura delle pietre dure, de’  coralli, e della porcellana. In Napoli non si era generalizzata la coltura dello spirito, e Carlo riforma l’Università, apre una grande Biblioteca, consacra la grandiosa fabbrica degli studii. Napoli ancora fumante di guerra civile faceva suo divertimento il maneggio di belli cavalli, ed armi perfette, e Carlo mosso dal doppio oggetto di raddolcire il carattere ambizioso de’ nobili, e di civilizzare la massa del popolo, riduce l’arte a far miracoli di magnificenza, di eleganza, e di genio. Nella Capitale in otto mesi fu terminato S. Carlo il più bel Teatro d’Italia. A Caserta sforzò la natura per riunire in un sol luogo quanto essa aveva di più bello e quanto la società può di meglio immaginare. Portici di villaggio ch’era, ne fece il compendio del gusto, e del lusso…… Da per tutto elevò monumenti di architettura tali da gareggiare con quelli della prisca italiana grandezza. In fine non vi fu arte, non scienza, non mestiere che col fatto non avesse avuta una energica spinta alla floridezza; come non vi fu costume dolce e gentile, che non avesse cercato di familiarizzare in tutti col proprio esempio.

Inoltre fu egli, che di nuovo introdusse il regno di Napoli ne’ fasti diplomatici, ne’ quali da tanti secoli figurava passivamente.

Conchiuse trattati di commercio co’ Danesi, Olandesi, e con gli Svedesi. Stabilì la pace con gli Ottomani, e colle Reggenze Africane. Distrusse, o diminuì la dipendenza allo straniero. Fece insomma rispettare il nome delle Sicilie.

Forte dell’amore de’ sudditi, e della considerazione degli altri Sovrani, Carlo incominciò a minare le terribile barriera, che impediva dippiù inoltrarsi. L’aristocrazia feudale nata dalle sciagure dei popoli, basata sul sistema d’inamovibilità, ed indivisibilità, difesa dalla propria forza, colorita da privilegii, e concessioni, si rendeva anche più insoffribile per l’orgoglio de’ nobili. Carlo più grande di Cesare, che venne, vide, e vinse de’ barbari, egli osserva, pondera, e distrugge dalle fondamenta la barbarie baronale, col permettere, che i dazii fossero rilevati colla stessa proporzione su’ beni de’ signori, come su quegli degli altri sudditi, e che ognuno avesse il diritto di tradurgli in giudizio. Dippiù Cesare lasciò ai barbari il modo di riaversi, ma Carlo ne tolse alla barbarie baronale pure la speranza, coll’erigere sulla sua rovina istituzioni diametralmente opposte.

Egli istituì infatti nel 1737 il Consiglio, a cui personalmente presedeva, e quattro Segretarii di Stato. Nel 1739 stabilì un Magistrato pel commercio. Nel 1742 formò un Tribunale misto. Inoltre modificò la camera della Sommaria. Introdusse nel 1740 l’uso del catasto. Dichiarò nel 1749, che avessero egual diritto ad essere venduti i frutti delle terre Baronali, e quelli de’ Burgensatici. Tali, e sì diversi oggetti non l’impedirono di occuparsi finanche del buon trattamento de’ carcerati, e de’ sussidii a’ detenuti poveri per debiti; stendendo così il suo braccio restauratore dalle più sublimi alle più comuni cose.

Dopo di avere in un modo tanto benefico e maestoso regolato il destino di sette milioni di abitanti, Carlo chiamato a dominare le Spagne, lasciò al suo successore l’alto e più difficile incarico di vieppiù svilupparne gli elementi, e di assodarne il sistema. Appena potè questi da se regolare l’intera amministrazione del regno, si videro progredire ed aumentare quelle istituzioni, da cui era sostenuta la floridezza delle Sicilie.

Ferdinando creò l’Accademia delle scienze: abolì molti abusi nel Foro: riformò con principii umani e filosofici la pratica criminale: aprì delle strade nel regno: migliorò notabilmente la marina Reale, ove si distinsero abilissimi uffiziali: fondò scuole normali: stabilì il Tribunale dell’Ammiragliato e Consolato: riattò i porti di Miseno, Baja, e Brindisi: richiamò alla Regia potestà le giurisdizioni Ecclesiastiche: stabilì i Sinodi Diocesani: riprese le facoltà di nominare a’ Vescovadi, ed alla Prelatura: eseguì la totale distruzione dei pedaggi: tolse per sempre! arrendamento del tabacco: introdusse l’utilissimo sistema delle censuazioni.

Nella Sicilia al di là del Faro vi eran molti abusi a correggere, molti diritti a rivendicare; e tutto per mezzo del luogotenente Caracciolo fu fatto. Nella Sicilia al di qua del Faro essendosi le giurisdizioni baronali acquistate con contratti di compra vendita, non omise mezzo per farle ricomprare dalle università, o per farle caricare nel prezzo della vendita de’ feudi, abilitando la costoro alienazione in porzioni distinte, e col pagamento a lunghe scadenze.

I trattati col Re di Marocco, la convenzione col Re di Torino, e l’alleanza colla Russia facevano liberamente sventolare la bandiera Napolitana non solo sul Mediterraneo, ma ancora sull’Oceano, e sul Baltico: ed i matrimonii delle Reali Principesse Teresa e Luisa, e del Principe Ereditario S. A. D. Francesco avevano (come già quello dello stesso Re) stretta maggiore amicizia colle potenze di Europa.

Disposizioni di tal natura presentarono presto i più felici risultamenti. Il commercio fioriva in modo da formarsi in Napoli una borsa, in cui i negozianti, gli assicuratori ed i banchieri potessero discutere i loro interessi. Il credito pubblico trovavasi nella massima fiducia. 1 sette banchi di Napoli erano tanti depositi per i particolari; e mentre tutf insieme possedevano dodici milioni, ne avevano affidati ventiquattro. L’abbondanza era generale: tre grandi depositi a Napoli, a Manfredonia ed in Cotrone servivano per l’estrazione de’ cereali superflui; e cinquecento monti frumentarii erano stati sovvenuti da nuove e pingui dotazioni, onde i poveri avessero i grani a prezzo discretissimo. E se Carlo aveva abbellito città, Ferdinando ripopolò Messina col dichiararla porto franco… In somma si aumentavano, e perfezionavano talmente le istituzioni che i Napoletani facevano invidia a tutto il resto dell’Europa, che per tanti secoli li aveva commiserati.

A dimostrare pertanto l’avanzamento nelle utili riforme, i grandi beneficii che il reame di Napoli ebbe dalla monarchia dei Borboni, e le istituzioni benefiche colà introdotte, e vigenti prima che gli stranieri l’avessero recate, non può passarsi sotto silenzio la famosa Prammatica di Re Ferdinando I del 27 settembre 1774, che meritò di essere comentata dal sommo Gaetano Filangieri, e che congiunta agli ordinamenti di Carlo III valse a rendere la legislazione, e l’amministrazione della giustizia non solo imparziale e saggia a riguardo dei popoli, ma ben ancora modello da servire dì stimolo e d’imitazione agli altri governi, non esclusa la Francia. La Prammatica del 1774, nella guisa medesima che dettarono poscia le leggi francesi, obbligò i magistrati non solo a ragionare nel fatto e nel diritto le sentenze, ma prescrisse benanche che fossero poste a stampa dalla stamperia reale. Così la Prammatica del 1774 fu un’appendice di quella di Carlo III del 1738, e l’arbitrio de’  giudici restò rimosso e spento.

Niuno v’ha che possa sconoscere i sommi vantaggi derivati dalla separazione dell’amministrazione civile dalla giudiziaria, siccome fu praticato colle nuove leggi francesi. Ma questa utilissima separazione era stata conosciuta, e trovavasi adottata nel reame di Napoli per effetto del Dispaccio di Ferdinando I del 5 febbraio 1774, che tolse ai Presidi ogni immiscenza nell’amministrazione della giustizia, e rimasero semplici governatori delle provincie nella parte economica ed amministrativa, fino al punto che se avessero ordinato l’arresto di un individuo, avevan l’obbligo fra ventiquattrore di rimettere la causa all’uditore. Così i Presidi antichi nelle provincie addivennero i posteriori Intendenti stabiliti dalle leggi francesi.

Una delle migliori riforme, una istituzione sovrammodo utilissima de’ nuovi Codici francesi, ella è certamente la introduzione degli uffici delle ipoteche a tutela de’ dritti de’. creditori ed a guarentia della proprietà libera o vincolata. Ma cotesta istituzione, di cui i francesi si attribuiscono la gloria d’invenzione, non era affatto nuova in Napoli, in quanto alla sostanza, diversificando solo nella forma. E che altro mai importava la legge di Carlo III che obbligava i notai ad inscrivere nell’Archivio di S. Lorenzo gl’istrumenti dotali, o portanti obbligazioni di mutuo, o altre di simigliante natura, se non un registro pubblico delle ipoteche, per far conoscere all’universale le gravezze onde erano affette le proprietà private? Dalle nuove istituzioni francesi conseguitarono vantaggi inenarrabili a’ napolitani per l’abolizione della feudalità e de’ fedecommessi; ma per quanto il consentivano le condizioni e le esigenze de’ tempi, Carlo III e Ferdinando I mirarono a dibassare la potenza baronale, come si è detto dinanzi, a smettere gli abusi, a scemare le privative, a punire le prepotenze, ad infirmare le prerogative, a revindicare le usurpazioni, ad allacciare e richiamare al sommo potere della Sovranità le giurisdizioni baronali; in somma egli è certo che in sul tramonto del secolo passato, per effetto delle benefiche provvidenze dei menzionati Sovrani, la feudalità nel reame di Napoli se non era del tutto spenta ed abolita, trovavasi decaduta dalle antiche prerogative, mancante di potere, di forza, di energia, e poco men che spirante. La divisione delle terre demaniali, colla quale si vennero recando novelle sorgenti di prosperità pubblica, e l’affrancazione delle servitù consuetudinarie del pascolo comune che dava sì grande impulso all’agricoltura, furono proclamate dal Regio Editto del 23 febbraio 1792. Ed intorno a’  fedecommessi, già prima delle leggi francesi, mirando a sciogliere la proprietà da vincoli né giusti né tollerabili, Re Ferdinando I colla Prammatica del 4 agosto 1805 aveva sancita l’abolizione di quelli imposti sopra i predii urbani, siccome sarebbero stati totalmente aboliti, se non fosse sopravvenuta la militare occupazione.

Nell’animo religiosissimo di Re Carlo III erano di cordoglio le tante dispute e le controversie che da più secoli fervevano tra le giurisdizioni ecclesiastiche e laicali. Desideroso di rendere tranquille le coscienze de’ suoi popoli, figliuolo reverente ed ossequioso della Cattolica Chiesa, mantenitore de’ diritti eminenti della regalia e delle prerogative della Sovranità, strinse egli il celebre accordo colla Santa Sede, e fu conchiuso a’ 2 giugno 1741 quel Concordato Benedettino, dal quale innumeri vantaggi derivarono a’ popoli in materia di religione e di ecclesiastica giurisdizione, e fu ad un tempo conservata l’altissima dignità Sovrana. Tutte le differenze furon composte intorno alla immunità reale, locale e personale; si stabilirono i giusti limiti delle giurisdizioni ecclesiastiche; furono guardati scrupolosamente gl’interessi de’ Luoghi pii; si trattarono le materie Beneficiali; si stabilirono le cause ed i delitti pe’ quali potessero procedere i giudici ecclesiastici; in somma niente fu tralasciato in materia ecclesiastica che non fosse stato composto con vedute di alta politica e con ossequio alla religione ed alla Sede Apostolica a gran vantaggio de’ popoli delle due Sicilie. Dal Concordato Benedettino derivò tra l’altro lo stabilimento del così detto Tribunale Misto, per lo quale i Luoghi pii, e gli stabilimenti di pubblica beneficenza, e le innumerevoli istituzioni di carità civile e di pietà religiosa, de’ quali ha sempre abbondato quel reame senza raffronto con tutti gli altri Stati dell’Europa, vennero in due classi distinti, di quelli cioè che davano i loro conti a’  delegati, o al delegato della reai giurisdizione, e non soggetti perciò al Tribunale misto, e di quelli numerosissimi che andavano a questo soggetti.

A siffatto ramo interessantissimo di pubblico interesse i nuovi ordinamenti, portati nel reame dalla militare occupazione, non seppero provvedere. Ogni premura fu circoscritta nel conoscere il numero e la estensione di tutti gli stabilimenti e delle pie istituzioni di beneficenza; ma vistosissimi capitali senza dubbio furono tolti o distratti a questi stabilimenti, ne fu punto pensato di ovviare efficacemente a’ disordini, e di dare ad essi una organizzazione concentrica ed invariabile.

Questo gran beneficio era riservato a Ferdinando I dopo il ritorno della legittimità. Epperò dal 1815 in poi con successive sapientissime prescrizioni tutte le oscillazioni furon rimosse nel ramo della pubblica beneficenza; a’ Consigli degli Ospizii fu affidata la suprema direzione e vigilanza, meglio ordinati o composti di quello che il fossero per l’addietro; e specialmente furono riformate le amministrazioni de’ grandi stabilimenti della Capitale, dando a ciascuna un Soprintendente e due Governatori.

E trovandoci su questo argomento, non vuoisi tralasciare dal menzionare il Concordato conchiuso nel 1818 da Re Ferdinando I colla Santa Sede; per lo quale secondo richiedevano le novità sopravvenute e le esigenze del tempo trascorso dal precedente Concordato del 1741, meglio furono armonizzati, raffermati e riordinati gl’interessi religiosi ed ecclesiastici, e segnatamente fu provveduto alla materia Beneficiaria, ed a quella de’ Luoghi pii laicali. Alla Chiesa venne restituita la immensa massa de’ beni che le erano stati rapiti colla dispotica ed arbitraria soppressione degli Ordini monastici.

Se dopo le cose toccate si volga uno sguardo alle opere pubbliche, non vorrà negarsi che durante il periodo della militare occupazione a molte opere fu dato mano, molte furon recate a compimento, molte furon costruite di grande utilità e di eccellente struttura. Ma che cosa sono le opere pubbliche eseguite in quel periodo di tempo nel raffronto di quelle che furono ordinate ed eseguite durante il governo di Carlo III e di Ferdinando I, anteriormente alla invasione francese, e di quelle utilissime ed innumerevoli, dopo il ritorno della legittimità, compiute per sovrana provvidenza sotto il regno di Francesco I e di Ferdinando li? Va lasciato al demanio della storia il racconto fedele e la numerazione delle utili, sontuose e magnifiche opere fatte costruire da Carlo III e da Ferdinando I, che richiamarono l’attenzione e l’ammirazione de’ contemporanei, e staranno sempre a maraviglia della posterità. Non si possono in vero enumerare, ma sono a tutti notissimi i prosciugamenti, le bonificazioni, le strade, i ponti, i canali, i porti, e tutte le altre opere a gran beneficio del traffico, del commercio interno ed esterno, della salute pubblica, alle quali attesero provvidamente Carlo III e Ferdinando I.

Dianzi abbiamo rammentate le monumentali opere della Reggia di Caserta, con le più che reali delizie adiacenti, invidia de’ contemporanei, ed ammirazione de’ posteri; le reali casine di Portici, e di Capodimonte, i celebrati ponti della Valle, il real albergo dei poveri, il teatro S. Carlo, i granili, la darsena, le basiliche tra cui splendidissima quella di S. Francesco di Paola di rimpetto al reale palazzo di Napoli; e tutte le altre opere stupende, che per magnificenza di struttura, per ingegnosa ardita costruzione, e per ingente valore, vogliono risguardarsi come emulatrici della romana potenza. Supererebbe di gran lunga il ristretto spazio di queste pagine la enumerazione de’ grandiosi monumenti compiuti sotto il trentennale governo del Re Ferdinando II. — Portato questo Monarca… 31 all’amore delle opere pubbliche, e dì quelle grandiose ed utili al benessere generale de’ suoi popoli, emulando alla gloria de’ suoi augusti antenati, volgeva ogni pensiero per arricchirne il suo reame in tutte parti; sì che fino a’ 6 settembre 1860 in fatto di opere pubbliche di ogni genero, di splendida magnificenza, di positiva utilità, niente restava a desiderare; ed il reame di Napoli ben poteva sostenere il raffronto con qualsiasi nazione incivilita e ricca di opero e di pubblici monumenti. La storia fedele ed imparziale renderà il meritato elogio al governo de’ Borboni in questa branca di pubblica amministrazione.

Da’ tempi anteriori alla militare occupazione facendo passaggio a quelli del ritorno della legittimità, troppo lucidamente si manifestano le benefiche istituzioni ed i nuovi ordinamenti, che riformando le novità introdotte dallo straniero, condussero il sistema governativo, amministrativo e civile di quel reame a toccare il più alto grado di miglioramento, per guisa che innegabilmente per bontà e per utilità avanzano di lunga mano le istituzioni della militare occupazione, che erano rispetto al reame di Napoli o incompatibili, o imperfette, o gravose ed arbitrarie, o niente confacenti agli usi,  alle abitudini, alle costumanze, alla giustizia universale, ed in cima a tutto opposte a’ sentimenti religiosi e morali de’ napolitani.

E qui per rischiarare non essere avventate le nostro parole quando dicemmo gravose ed arbitrarie alquante istituzioni francesi, ed altre assai lontane dalla giustizia universale, vogliam notare di passaggio, che nel periodo della militare occupazione, per effetto de’ novelli ordinamenti non rimase a’ Comuni del regno neppur un’ombra delle antiche franchigie e delle facoltà libere di che pria godevano nell’interno reggimento municipale; ed in vece venne recato in dono il sistema di centralizzazione, e l’altro della lenta e complicata burocrazia, già scogitati ed attuati in Francia, sistemi cui non possono certamente plaudire né i principii dell’economia pubblica, né quelli della scienza amministrativa.

E vogliam pure aggiungere che mentre adoperavasi a stabilire nuovi Codici e nuove procedure di dritto comune; mentre tribunali e nuovi magistrati ordinarli creavansi, la giustizia vedevasi tuttogiorno conculcata e manomessa, ed il regno in tutte parti restò funestato da’ Consigli militari, da tribunali misti ed eccezionali di lunga permanenza, da giudizii sommarii, che fecero tacere ogni doverosa applicazione della legge, e si sbrigliarono a commettere enormi ed atroci attentati contro la vita e la proprietà de’ cittadini.

Da ultimo la confisca esercitò contro ogni buon dritto il suo funesto impero a danno de’ Comuni, de’ corpi morali e degli emigrati; e meglio di dugento milioni di ducati di soli beni nazionali vennero sequestrati e sperduti. Né questo si vuol riguardare siccome il maggiore de’ danni. Un altro gravissimo fu inferito al diritto inviolabile della proprietà privata, quando nel 1807 fu disposta la liquidazione di tutti i crediti contro lo Stato con un metodo affatto nuovo di compensamento, creandosi le cosi dette Cedole. Le quali mancanti di fido eia e screditate, furon messe in circolazione, come ognun sa, alla bassissima ragione del 16 o 17 per cento, e fatte preda di un monopolio astuto ed immorale, apprestarono un mezzo di ricchezza a pochi, e valsero di compiuta rovina e di totale ammiserì mento ad inani te famiglie.

Ritornata la legittimità, fu primo pensiero di Re Ferdinando di ovviare a’ più gravi inconvenienti ed agli sconci più pressanti onde trovavansi premuti i suoi sudditi con alquante leggi transitorie, fin quando si fosse atteso alla compiuta riforma del Corpo del dritto e dell’intero sistema della pubblica amministrazione. Ond’è che alle disposizioni legislative, formate in gran parte da regolamenti e ministeriali, con che la giustizia penale amministrava» durante l’occupazione militare, fu sopperito e provveduto con moltissime leggi dal 1815 fino al 1819, le quali moderando e correggendo la procedura penale, la indirizzarono a quel livello che restò poscia sanzionato colla pubblicazione del nuovo Codice per lo regno delle due Sicilie.

Non era certamente in armonia co’ sentimenti religiosi e morali de’ napolitani il divorzio che sancito avea l’occupazione militare, né rispondeva alle credenze nazionali di reputare il matrimonio siccome un contratto meramente civile. — Epperò furon sanzionati i decreti del 16 e del 28 giugno 1815 per restituire il matrimonio all’altezza di sacramento, e per prescrivere che i Parrochi su gli atti di nascita dovessero apporre la indicazione della seguita amministrazione del battesimo.

Erano argomenti di giusti clamori l’offerta arbitraria di prezzo di parte del creditore ne’ giudizii di spropriazione forzata per espone venale il fondo in danno del debitore, ed era esorbitante ed incomportevole il diritto eguale nel sistema del registro e bollo. — E’  bene; l’offerta arbitraria di prezzo, ed i diritti graduali vennero aboliti.

E senza tutte menzionare le altre provvide disposizioni, siccome con decreto del 2 agosto 1815 fu disposta la compilazione del Corpo del diritto e l’organizzazione giudiziaria, a siffatta compilazione fu atteso fino al 1819, abrogandosi nel Codice francese tutti dettati non conformi alle religiose, politiche e civili condizioni del reame, e riformandosi ed aggiungendosi per ottenere un Corpo di diritto positivo che meglio rispondesse all’indole, a’ costumi, a bisogni de’ popoli. E così nel 1819 fu sanzionato il Codice per lo regno delle due Sicilie in cinque parti, alle quali voglionsi aggiungere lo Statuto penale militare, e lo Statuto per l’armata di mare e per i forzati, sanzionati nello stesso anno, e da ultimo lo Statuto per i presidiarìi, sanzionato posteriormente con legge del 29 maggio 1826.

L’amministrazione giudiziaria pe’ Reali domini di qua e di là del faro trovavasi già organizzata colle leggi del 29 maggio 1817 e del 7 giugno 1819.

Alla giudiziaria seguì l’ordinamento dell’amministrazione civile, prima base della pubblica prosperità, e quanto il nuovo ordinamento fosse stato meditato e sancito con migliori forme, con prerogative, con guarentigia degli interessi provinciali e comunali, meglio che non erano le istituzioni francesi, non riesce difficile di avvedersene, né può negarsi da chiunque sia menomamente versato nelle discipline amministrative.

La separazione assoluta dell’amministrativo dal giudiziario, e delle rispettive giurisdizioni e del procedimento in contenzioso amministrativo, sancite colle leggi del 21 e del 25 marzo 1817, rivelano l’applicazione di principii scientifici di pubblico diritto e di economia sociale, meglio intesi e meglio fermati di quanto erano per l’addietro sotto la militare occupazione.

E senza dubbio la provvidenza del legittimo Governo apparve fuor di modo benefica quando, oltre il mantenimento de’ Consigli distrettuali e provinciali per conoscere annualmente i bisogni delle popolazioni, e provvedere alla azienda, al rendimento di conto ed alle spese provinciali, a stabilire un sindacato alla condotta de’ pubblici funzionarii, venne a stabilire una novella altissima istituzione nel 1824, qual è la Consulta, del cui avviso il Sovrano si avvale e nella formazione delle leggi, e nell’esame degli Stati finanzieri delle provincie e de’ Comuni, e nella discussione de’ piii rilevanti affari della pubblica amministrazione, e ne’ gravami della Gran Corte de’ Conti, ed in tutte le quistioni che Sovranamente andassero rimesse a quel supremo Collegio.

Che se volesse passarsi a rassegna ciascuna delle altre speciali istituzioni, tutte si rischiarano migliorate e condotte a perfezione sotto la legittima monarchia, mentre nell’occupazione militare o si trovavano accennate, o non miravano al vero interesse pubblico e nazionale, né sopperivano a tutti i bisogni de’  popoli.

Così è che l’amministrazione finanziera manteneva il giusto equilibrio tra’ bisogni dello Stato e l’interesse de’ popoli colla prestazione de’ pubblici tributi, e conservava separati e distinti il tesoro pubblico dalle rendite provinciali e municipali.

Il sistema monetario toccava il massimo perfezionamento colle leggi del 20 aprile 1818 e del 26 luglio 1824, emulando a’ migliori sistemi di economia pubblica che veggonsi adottati in Europa.

Chiunque facciasi a considerare l’ordinamento del Banco delle due Sicilie, stabilito col decreto del 12 dicembre 1816, non può non ravvisare quanto di lunga mano fosse stato migliorato il sistema da quello che pratica vasi nel periodo della militare occupazione. Abolite tutte le preesistenti disposizioni, e con ispecialità la legge del 6 dicembre 1808, ed i decreti dei 20 novembre 1809, 18 novembre 1810 ed 11 febbraio 1813, questa antica istituzione dei Banchi fiu dai tempi remotissimi esistente in Napoli, restò riordinata in due Banchi separati fra loro sotto Tunica denominazione di Banco delle due Sicilie. De’quali Banchi uno pel servizio della Tesoreria generale, di tutte le amministrazioni finanziere, delle opere pubbliche e del corpo municipale, andava distinto con la giunta alle fedi ed alle polizze di Cassa di Corte; e l’altro per servizio deprivati e delle altre particolari amministrazioni, si distingueva colla denominazione di Cassa deprivati. Fu mestieri aggiungere una seconda Cassa di Corte nel locale dell’antico Banco dello Spirito Santo; né si vuol tacere che di recente, nel 1857, un’altra Cassa fu stabilita in Bari per l’agevolezza dei commercio, e per rendere più prosperose le provincie della Puglia.

Cotesta distinzione de’ Banchi non impediva che le carte di credito dell’una Cassa non fossero indistintamente ammesse nelle altre, salvo a farne in fine di ogni giorno il rispettivo conteggio e riscontro.

Alla prima Cassa di Corte era annessa l’operazione dello sconto degli effetti commerciali; all’altra soccorsale dello Spirito Santo la pegnorazione degli oggetti preziosi, ed a quella de’ Privati la pegnorazione degli oggetti preziosi, di metalli, di ferro, di telerie, di seterie e di panni.

Con capitale di un milione di ducati aveva un Consiglio di Reggenza che ne dirigeva l’andamento ed il servizio, composto di un Reggente, capo dell’Amministrazione, di due Presidenti, di un Segretario generale. Rendeva i suoi conti annuali alla Gran Corte de’ Conti.

Non ci fermeremo a tutte le particolarità del servizio per le somme del Tesoro pubblico e per quelle depositate da’ privati con carte di ricognizione di credito, trasferibili per mezzo di girata, e pagabili a vista con quietanza dell’ultimo possessore; ma certo è che senza raffronto con tutt i provvedimenti renduti nell’occupazione militare, il Banco fu riordinato sopra vastissime vedute di pubblica economia, con molte ed estese guarentigie, sì che per forma d’istituzione e per andamento di servizio vuol forse entrare innanzi ad ogni simigliante istituzione degli Stati meglio civilizzati.

Intorno poi al Gran Libro del debito pubblico e della Cassa di Ammortizzazione non si vuol tacere che Carlo III si occupò d’affrancare la rendita pubblica da’ rovinosi debiti da’ quali trovavasi gravata. Venne offerta sotto il suo regno la restituzione de’ capitali a ciascun creditore assegnatario di riduzioni fiscali del 7 per 100, o di contentarsi di ridurre questa annualità al 4 per 100. La quale riduzione diede allo Stato il beneficio di circa dugento mila ducati.

Nel 1807, sull’esempio del Gran Libro stabilito in Francia nel 1793, venne benanche stabilito in Napoli, ed è notissimo come tutti i crediti contro lo Stato furon sottoposti a liquidazione, rilasciandosi dalla Tesoreria le cedole, di cui parlammo innanzi, attestanti il compensamento, o il valore della liquidazione. Per soddisfare i creditori

. 33 in tal modo liquidati furono esposti in vendita i beni dello Stato, e s’ingenerò quel dannosissimo monopolio avanti menzionato. I creditori che non impiegavano le cedole in simili acquisti inscrissero il credito nel Gran Libro del debito pubblico, restando fissato a ducati 700 mila per debito perpetuo consolidato, ed a ducati 500 mila per debito vitalizio.

Ritornata la legittimità, Re Ferdinando I mentre dichiarò irrevocabile la vendita de’ beni dello Stato, disse senza vigore ed incapaci di effetto le donazioni, dotazioni e concessioni senza pagamento di prezzo, fatte nell’occupazione militare, restando pienamente annullate. Inoltre furono autorizzate le liquidazioni de’ crediti de’ così detti emigrati, e fu accordato di rinnovare la domanda di liquidazione a tutti coloro che l’aveano trascurata presso l’antica Commessione; e quelli che non avevano usato delle cedole antiche furono ammessi a presentarle per togliere le nuove..

Quindi con decreto del 17 gennaio 1823 fu organizzata la Direzione generale del Gran Libro del debito pubblico sopra un sistema studiato eminentemente sopra i saldi principii di economia pubblica e di discipline finanziere, circondato di fiducia immensa e di singolari privilegi, prerogative e guarentigie da mantenere inalterata la fiducia e la fede pubblica.

Il pagamento delle rendite eseguivasi in ogni semestre co’ fondi che il Gran Libro riceveva dalla Cassa di Ammortizzazione; e quello delle pensioni si praticava ogni due mesi co’ fondi somministrati dalla Tesoreria generale. Le rendite consolidate potevano liberamente alienarsi a volontà de’  credi tori, sia per trasferimenti, sia che dipendessero da successioni, negoziandosi così le particolari inscrizioni, che potevano pure pegnorarsi nella Cassa di Sconto.

La Direzione del Gran Libro, la Cassa di Ammortizzazione, la Cassa di Sconto formavano un insieme di tale istituzione ben ordinata e diretta, che senza menomo dubbio il debito pubblico napoletano per le sue operazioni e per la sua guarentigia trovavasi nel maggior credito, ed ha saputo inspirare la più incrollabile fiducia nel raffronto di tutti gli altri Stati dell’Europa.

L’Amministrazione de’  ponti e strade era siffattamente ordinata da sostenere il raffronto con quella de’ più potenti Stati del continente Europeo.

Il Codice forestale sanzionato colla legge del 21 agosto 1826 ha migliorata la istituzione francese, ed ha rispettato il diritto inviolabile della proprietà privata pel possedimento de’ boschi e delle selve, a maniera diversa delle prescrizioni in vigore nel tempo della militare occupazione.

E pria di compiere questo rapidissimo cenno, non vorremo tralasciare di far notare, che quel gran bisogno al quale accennavano tutt’i popoli dell’Europa, suggerito instantemente dalle meditazioni e dalle ricerche de’ dotti, non attuato ancora né in Francia, né in altri

Stati, per provvidenza di Re Ferdinando II con ordinanza del 6 aprile 1840 fu veduto primamente introdotto e sanzionato in Napoli. Fu questo il nuovo metodo de’ pesi e misure, studiato egregiamente da uomini della scienza, e che non solo fu gran beneficio a’ popoli nelle interne relazioni, ma gran giovamento al commercio esterno, restando così rimossa ogni frode mascherata. Il perché gli altri inciviliti Governi si fecero ad imitare i saggi provvedimenti del Monarca di Napoli.

Il sistema militare, l’ordinamento scientifico delle Accademie, la pubblica istruzione, gli Stabilimenti di pubblico insegnamento e di educazione, i Licei, i Collegi, le Scuole normali e secondarie, gli Educandati, le istituzioni sanitarie, il Supremo Magistrato di Salute, il Protomedicato, l’istituto di Vaccinazione, gli Stabilimenti industriali ed artistici, le prigioni ed i luoghi di pena, ed in somma tutte le altre moltiplici istituzioni di generale utilità, di vantaggio fisico, intellettuale e morale de’ popoli, di benessere sociale, di prosperità nazionale, di maggiore incivilimento, tutte coteste istituzioni, tutti siffatti ordinamenti, di che hanno goduto fino al 6 settembre 1860 i popoli delle Due Sicilie, son dovuti alla provvidenza magnanima del legittimo governo de’ Borboni; né possono ravvisarsi né identici, né conformi alle istituzioni di simigliante natura che vennero in quel regno trasportate dagli stranieri, ed ebbero vita nella decennale militare occupazione, tanto son essi dissimiglianti dove nella sostanza, dove nelle forme, dove nel procedimento, e tutti poi dissimiglianti sicuramente negli effetti e ne’ risultamenti a sommo vantaggio ed a gran beneficio de’ popoli.

Ed è rimarchevole il prospetto de’ luoghi pii e stabilimenti di beneficenza rimasti del governo borbonico, che inventariati dalla attuale occupazione piemontese si son trovati ammontare al numero di 8539 con una rendita annua di circa 3 milioni di ducati che eguagliata a norma di legge corrisponde ad un ospitale di sessanta milioni di docati. È un fatto, che la sola città di Napoli vi figura per 571 stabilimenti con un milione e mezzo di docati di rendita annua, e tra essi: — 1. il R. Albergo de’ poveri con una famiglia di 5 mila orfanelli d’ambo i sessi, ed un annua rendita di circa trecentomila docati, grande orfanotrofio che conta 126 anni di vita dalla fondazione fattane dal genio di Carlo III., ammirazione degli esteri, scuola ed asilo de’ figli e figlie del popolo, che vi apprendono arti, mestieri, e finanche scienze e spesso con splendida riuscita sopratutto nella musica:—2. S. Casa dell’Annunziata, ove annualmente s’immettono un duemila trovatelli, con una rendita annua di docati centomila: — 3. il grande Ospedale Incurabili con 1300 infermi, e col mantenimento di 200 alunne in due ritiri muliebri della Maddalenella, e S. Antoniello, coll’annua rendita di 150 mila docati: — il Pio Monte della Misericordia, con una rendita di 100 mila docati, che eroga in limosine, scarcerazioni di debitori insolvibili, dotazioni a donzelle povere, cura e trattamento a’ poveri infermi ne’ bagni minerali. —Nell’epoca attuale, molto clamorosa per pretesa filantropia, nella quale troppo si dice, e nulla si fa pel povero, è assai edificante lo scorgere, anche per confessione della stessa fazione avversa, che la Dinastia borbonica, senza menarne rumore, abbia molto ben oprato co’ fatti a favore della classe bisognosa. (Giornale officiale di Napoli 8 ottobre 1861.)Nel breve periodo dal 22 maggio 1859 al 6 settembre 1860 il giovane Re Francesco II. dimostrava, che tutte le sue cure le più provvide e perseveranti erano rivolte per la grandezza e felicità del reame: — ampli perdoni a’ traviati; — riduzioni di dazii sul macino, e di tariffe doganali a favore del commercio; — immegliamento individuale e collettivo dello esercito: — provvedi prezzi a prò del basso popolo (indicati come modelli ad imitarsi da’ varii oratori nel parlamento di Torino). — incomparabile alacrità nel promuovere le opere pubbliche, sbarazzandole da tutti gl’inciampi burocratici, che ne facevano indugiare l’attuazione; — ingrandimento della capitale prolungandone il suburbio; ponti di ferro su’ fiumi; — bonificazioni di terre insalubri; — confinazione del lago Fucino, che ridona feraci terreni al l’agricoltura; — telegrafia elettrica estesa ovunque; obbligo alle superiori Autorità provinciali di visitare tutti i paesi di loro giurisdizione per sopravvegliare convenevolmente ad ogni ramo di pubblico servizio; — riguardi massimi per la libertà delle rappresentanze municipali; — soluzioni di dubbii in materia di coscrizione militare; — positive riforme umanitarie nel sistema delle prigioni, e luoghi dipana; aumenti di soldo alla magistratura circondariale a contatto immediato col popolo; instituzione di Casse di risparmio, di nuovi Banchi, e Casse di Sconto nelle provincie per animare semprepiù le transazioni commerciali e rendere spedito il traffico; — speciale considerazione pe’ voti de’ consigli provinciali nelle annuali loro tornate; da ultimo ordini pressanti per la pronta costruzione di una rete di ferrovie in tutte le direzioni del reame, congiungendo i due mari Tirreno, ed Adriatico, e con un ramo sulla marina dello Jonio, ed a maggior incoraggiamento delle industrie e manifatture nazionali si studia con analoghi ordini di favorire esclusivamente la mano d’opera de’ regnicoli, e questi esclusivamente si preferiscono per concessionarii, cessionarii, impiegati, ed operai, come leggesi nelle istruzioni governative contenute ne’ reali decreti 11 febbraro e 28 aprile 1860.

Qui, senza più oltre dilungarci, arrestiamo la breve rassegna delle istituzioni e degli ordinamenti del reame delle Due Sicilie, confidenti che le cose avanti discorse, assai minori del vero, deponessero a giustificare il nostro assunto, cioè, che il sistema governativo ed amministrativo de! reame, all’apogèo di uno stato pròsperevole, e condotto ad un punto di perfezione, per quanto è possibile dì conseguire negli ordinamenti degli Stati e de’ Governi, abbiasi a ravvisare derivato dalle benefiche istituzioni e dalle sagge provvidenze introdotte e dettate dalla legittima monarchia de’ Borboni, da Carlo III a Francesco II; e che le istituzioni e gli ordinamenti loro di lunga mano fossero da preferire e reputare migliori, e di vero positivo vantaggio a’ popoli nel raffronto di quelli che ebbero vita durante il brevissimo periodo della militare occupazione. Il che vuol essere confessato apertamente da chiunque senta nell’animo amore per la santa verità, e versato in alcuna maniera nella storia delle nazioni ed in quella contemporanea, non si lascia facilmente illudere dalle enfatiche declamazioni di qualche elogiata delle istituzioni francesi, e della militare occupazione del reame di Napoli.

Non c’intratteniamo a far confronti col regime dell’attuale invasione piemontese, la quale consistendo esclusivamente in saccheggi, incendii, fucilazioni subitanee, rapine su beni delle chiese, e de’ luoghi pii, imprigionamenti a migliaia senza forme legali, e su semplici sospetti, e capricci d’una fazione elevata al potere, non ammette concorrenza di paragone. Nel sistema poi legislativo, e governativo, tendendo unicamente a piemontizzare i paesi usurpati, ne’ quali a giudizio degli stessi deputati del parlamento di Torino, preesistevano istituzioni giudiziarie ed amministrative incomparabilmente migliori di quelle del Piemonte, vana tornerebbe l’opera del paragone, né è possibile, che si trovi, anche nello scarsissimo subalpino partito quivi tuttodì in discredito, chi voglia contendere per sostenere una preferenza che il regime Sabaudo sente di non meritare.

vai su

CONCLUSIONE

Né colla incredibile occupazione piemontese avvenuta nel 1860; né colla precedente francese del 1810 si è fatto altro nel regno delle Due Sicilie, che distruggere quanto vi era di meglio nelle istituzioni governative, e nella legislazione indigena per sostituirvi esotiche e disadatte importazioni, d’onde il malessere, il disordine, e l’inesplicabile avversione di quelle popolazioni contro gl’invasori. Se non bastano a convincere né i fatti parlanti contemporanei, né le ampie confessioni degli stessi avversari, che di sopra leggonsi trascritte, e da per tutto echeggiano, lasciamo la cura al tempo di somministrare argomenti più atti a persuadere.

fonte https://www.eleaml.org/ne/stampa2s/1861-altre-preziose-confessioni-condizioni-napoletano-2019.html#ALTRE_PREZIOSE_CONFESSIONI

Submit a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.