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La normativa sui ceti nell’antico Regno delle Due Sicilie

Posted by on Mar 7, 2020

La normativa sui ceti nell’antico Regno delle Due Sicilie

Reale Dispaccio del 24 dicembre 1774 : “ …la Maestà Sua … ha comandato, con Real Carta del 1° dello andante, che prima di ogni altro si faccia costà la distinzione dei ceti in tre classi. Una cioè delle famiglie nobili, la quale comprender debba tutti coloro che vivono nobilmente e che li di loro maggiori così parimenti hanno vissuto; con includersi in detta classe li nobili di privilegio, cioè, li dottori di legge, li dottori di medicina, in quanto però alle persone non già alle famiglie. Ben inteso che li dottori di legge, subito avranno da padre in figlio acquistato lo stesso onore, debbono essere ascritte le famiglie delli medesimi al primo ceto, purché non si esercitino in mestieri vili e servili. Non così per li medici, l’ascrizione dei quali alla prima classe sarà sempre delle persone tantum, e con condizione espressamente richiesta in detta Real Carta, che non possano giammai essere eletti per individui nel Decurionato o per annuali amministratori dell’Università. Nella seconda classe vuole il Re che vi siano ascritte le famiglie di coloro che vivono civilmente, come ancora li notari, li mercadanti, li cerusici e gli speziali ; e nella terza finalmente gli artisti e li bracciali”.

I. – Da qualche tempo l’attenzione sociostoriografica sull’antico Regno delle Due Sicilie è in crescita: mostre, convegni, dibattiti ed altre iniziative vanno via via mettendo in luce singoli aspetti ed episodi delle vicende portanti e di quelle minute di quello che nel periodo Sei-Settecento fu uno degli stati italici più importanti. Fra le iniziative più significative e meritevoli non si può non menzionare l’attentissimo riesame dell’impianto normativo e regolamentare generale che si deve allo sforzo del Consigliere di Stato, da pochi anni venuto a mancare, Guido Landi, che in due volumi ripercorse le vicende del diritto pubblico del Regno – fatto inconsueto – circa centocinquant’anni dopo la fine del Regno stesso e dunque dalla fine della vigenza delle norme esaminate. Tale lavoro, pubblicato nel 1977, aprì un dibattito fra studiosi cui contribuì, fra l’altro, con un’imponente scheda bibliografica (in forma di recensione al lavoro di Landi) Ettore Rotelli, pubblicata sull’autorevole Rivista trimestrale di Diritto Pubblico nel 1978.

Si è così cominciato a dare qualche importante risposta all’appello lanciato nel 1973 da Ruggero Moscati nel concludere un prezioso capitolo – introduttivo, dedicato appunto ai problemi storiografici, – del suo bel testo dedicato ai Borboni di Italia (a Napoli e a Parma), là dove ravvisava l’esistenza di una “larga zona lasciata in ombra”, non soltanto sul solito giacobinismo e sul ruolo dei liberali, ma anche sulle strutture amministrative e sull’economia (in proposito notava: “si pensi ad una storia, vista da Napoli, della filiale dei Rothschild dal 1821 al 1860”).

Eppure, da un certo punto di vista, questo ed altri sforzi simili (per esempio la bellissima mostra documentale sugli atti amministrativi del Settecento napoletano allestita a Caserta nel 1981) sono stati inutili. Nell’uso comune non si riesce a prescindere dai luoghi comuni post-unitari per cui il massimo del governo retrivo, miope, malfidato ed afflitto da una burocrazia fine a sé stessa è necessariamente indicato come “borbonico”.

Naturalmente le cose non stavano affatto così.. Non è questa la sede per ricordare quali furono i meriti, per es., della settecentesca legislazione sui c.d. catasti onciari con cui l’intera popolazione del Regno fu portata alla dichiarazione dei redditi (possediamo ancora la maggior parte dei dati raccolti famiglia per famiglia) o che l’autogoverno locale, che nel nord finì sostanzialmente con la sconfitta dei Comuni, nel Mezzogiorno preunitario cessò con l’epoca napoleonica (nel 1806 nel napoletano e nel 1809 in Sicilia): in tali autogoverni sia il primo ceto sia il ceto medio eleggevano i rispettivi rappresentanti alle principali cariche cittadine e dal momento in cui tale sistema venne soppresso fu necessario attendere più di un secolo e mezzo per recuperare il concetto stesso di autogoverno. Dei catasti onciari d’età borbonica – che ho studiato a lungo una decina di anni fa con riferimento ad alcune specifiche realtà territoriali – dice in particolare lo studioso francese Gérard Delille che i dati che gli stessi “riportano sono molto più numerosi e precisi di quelli contenuti nei catasti napoleonici poiché comprendono la descrizione dettagliata della famiglia del proprietario, la lista minuziosa delle terre e delle case con i censi di cui sono eventualmente gravati, l’annotazione dei debiti e crediti in denaro e del bestiame […], ma, poiché non è stata fatta al momento alcuna elaborazione di questa massa di informazioni, qualsiasi utilizzazione esaustiva degli onciari si è rivelata impossibile”; peraltro, non si può non ricordare in proposito il seminario di studi 1979-1983 organizzato a Salerno dal Centro Studi Antonio Genovesi.

II. – Torniamo ora al problema della suddivisione della popolazione regnicola in ceti, del significato di tale suddivisione e del modo in cui si pensava di fornire soluzioni di natura organizzativa alla struttura sociale nel suo complesso.

Rileva anzitutto la visione d’insieme del legislatore, che abbastanza evidentemente si prefiggeva di fare luogo a quel genere di interventi che oggi si direbbero di policy making e di ordine pubblico. In altri termini, non è “soltanto” una legge sulla nobiltà costruita – come le molte coeve emanate un po’ ovunque in Europa – per difendere gli interessi della classe dirigente, ma un testo che sembra mirare a fare quel genere di chiarezza che è presupposto indispensabile di un’auspicata pace sociale ed anche ad integrare un’azione di “ampliamento-recupero” verso quelle nobiltà minori tradizionalmente escluse sul piano dei fatti dal grande giro aristocratico.

Il Regno di Napoli – come ricordava bene in sintesi lo storico e archivista mons. Vincenzo F. Luzzi – era composto da città e terre demaniali e feudali che “erano costituite in Università [universitates civium]. Nell’ordinamento interno le università erano composte dalla cittadinanza del luogo divise in fuochi (famiglie) e in classi (nobili e popolari). Entrambe le classi partecipavano all’amministrazione della cosa pubblica con doppia rappresentanza, eletta in pubblico parlamento con intervento del governatore locale [regio o feudale], ma senza sua ingerenza. Le università pagavano i contributi fiscali stabiliti dal governo, distribuendoli, unitamente ai contributi locali, tra le famiglie (fuochi) in rapporto ai beni fondiari posseduti e all’attività economica esercitata, con esclusione dei nobili e del clero”. Su numerosi di questi concetti si avrà modo di tornare infra. Francesco Calasso, nella voce dedicata ai comuni contenuta all’interno dell’Enciclopedia del Diritto, vol. VIII, osserva che è “con l’età angioina che s’inizia un’attività normativa delle città meridionali in forme non diverse da quelle dell’Italia comunale, che non tarda ad essere ordinata in raccolte più o meno sistematiche, che prendono anch’esse il nome di statuto”.

Occorre in generale dire che il giudizio sull’assetto sociale del Regno di Napoli è stato falsato in epoca recente da due opposte storture interpretative. Da un lato, una storiografia di stampo giacobino e liberale ha accreditato il concetto che il Regno fosse una sorta di inferno per le popolazioni, poste alla mercé dei grandi feudatari (molti dei quali – va osservato – vivevano nella Capitale o comunque altrove e mettevano piede nelle loro proprietà non più di una-due volte in tutta la vita): appartengono a questo ceppo coloro che hanno preso per riferimento, per esempio, gli scritti firmati da Pietro Colletta. Dall’altro lato, con un riferimento più giuridico che storico, operò la Consulta Araldica dello stato unitario: preoccupata – per evidenti ragioni politiche – di non creare vistose ed ingovernabili sproporzioni fra i nobili del nord (vincitori e numericamente inferiori) e quelli di origine meridionale (all’opposto), assunse una linea interpretativa forzosamente restrittiva sul ruolo delle classi dirigenti meridionali negando, per esempio, vera e propria dignità nobiliare alla maggior parte dei consessi patriziali delle cittadine minori. L’azione di disturbo – è evidente – si estende dalla messa in dubbio dell’esistenza stessa di vere e proprie aristocrazie cittadine al grado di effettiva autodeterminazione dei governi locali e, più in generale, alla dignità e allo spessore della storia locale: un conto è sostenere che essa fosse il risultato dei capricci, buoni e cattivi, del feudatario, un conto è riconoscere che i corpi locali erano in grado di svolgere compiti importanti di amministrazione e di esercitare fuori da sostanziali interferenze le funzioni giurisdizionali che erano loro proprie. Inoltre, alcune importanti peculiarità dell’ordinamento nobiliare degli stati meridionali vennero cancellate retroattivamente con un colpo di penna: a fare le spese dell’epurazione fu, per esempio, il concetto della successione femminile nei titoli, ammessa nel Regno in mancanza di un erede maschio di pari grado.

A rafforzare l’interpretazione restrittiva sui patriziati fu richiamata anche una distinzione dottrinaria fra i patriziati delle città di “piazza chiusa” (netta separazione delle classi), le città di “piazza aperta” (separazione più sfumata, con ingerenza nelle decisioni del corpo civico del governatore regio) e città infeudate rette in modo simile a quelle di “piazza aperta”, ma in cui il patriziato locale sarebbe stato di fatto schiacciato dall’autorità feudale (che esprimeva un proprio governatore); per inquadrare il livello sfumato di separazione fra i ceti il legislatore parlò “non di vera e propria separazione, ma di segregazione o colonna”. In proposito si deve ricordare che la giurisprudenza nobiliare del Regno di Napoli – spesso incline ad esprimersi in modo contradditorio o comunque difforme da decennio a decennio – già si era pronunciata in modo molto prudente sul punto della sussistenza della nobiltà nei luoghi infeudati, sostenendo che, là dove l’infeudazione fosse stata evento temporalmente successivo, non ci sarebbe stata perdita di nobiltà. Sul punto è largamente condivisibile il giudizio di Giovanni Montroni nel suo testo sulla nobiltà napolitana nell’Ottocento : “In teoria solo i centri di sedile chiuso avrebbero dovuto conferire la nobiltà, mentre al patriziato di quelli di sedile aperto non sarebbe dovuta toccare che una semplice distinzione locale. Le cose andavano in sostanza diversamente, e perché l’Ordine di Malta non aveva mai fatto differenze tra le piazze chiuse o aperte e perché il dispaccio reale del 1756, che sarebbe rimasto il cardine della normativa in materia fino alla fine del secolo, non faceva riferimento che alla sola effettiva separazione dalle famiglie ‘civili’ e particolarmente da quelle ‘popolari’ ”. 

Le più recenti indagini mostrano per fortuna che la realtà era diversa ed anche la migliore storiografia di quando in quando se ne accorge. E’ per esempio Fernand Braudel nel suo capolavoro sulle civiltà mediterranee all’epoca di Filippo II a parlare della “Calabria sempre indomita rispetto al potere centrale” (nella seconda parte, capitolo sugli imperi e paragrafo sulle autonomie locali), ma lo rileva anche – per altro esempio – la studiosa Marta Petrusewicz nel suo mirabile studio del 1989 sul latifondo Barracco, allorché nota che “entro i confini del territorio sociale si mescolava […] il mondo feudale per antonomasia con l’autonomia locale delle città libere e gelose della loro libertà”.

Significativi di una nuova metodologia di indagine sono i criteri enunciati da Francesco Benigno nell’introduzione al lavoro a più mani del 1995 su élites e potere in Sicilia: “L’immagine dell’aristocrazia proposta in queste pagine si discosta non poco dalla visione tradizionale di un corpo sociale omogeneo, politicamente unito, protagonista di un dominio feudale durato cinque secoli e poi persistente, anche dopo la sua abolizione formale, ben dentro l’Ottocento. Essa viene qui riletta piuttosto come un campo di preminenza in cui convergono differenti soggetti portatori di contrastanti interessi e di diversi criteri di legittimità. La costruzione dell’identità nobiliare appare dunque non la presa di coscienza di una naturale primazia derivante dalla soggiacente posizione sociale, ma come un processo collegato alla definizione dei parametri di distinzione che danno accesso al godimento del privilegio economico e alla partecipazione all’arena politica.” E prosegue: “La nobiltà ‘feudale’ siciliana risulta infatti, nella sua fase di formazione tre-quattrocentesca, ideologicamente fragile, incapace cioè non solo di imporre una propria tradizione normativa al resto del tessuto sociale, ma perfino di elaborare una consistente memoria genealogica. Al suo fianco l’emergere di un’importante aristocrazia di servizio e di una forte nobiltà civica concorrono a delineare una classe dirigente dotata di una forte fluidità interna e aperta alla mobilità derivante dall’accumulazione”.

In questa logica si muove il testo di Claudio Donati sull’idea di nobiltà in Italia nei secoli XIV-XVIII, del 1988: egli richiama l’attenzione su un’operetta seicentesca di Camillo Tutini: “Tesi di fondo del libro era che, da un lato, i nobili napoletani erano sempre stati divisi dal popolo, ma che allo stesso tempo gli uni e gli altri avevano unitariamente governato la città a partire dal 1495. Ma che cos’era questo popolo di Napoli? Nel capitolo XVII Tutini ne dava questa definizione: ‘una sorte di gente, la quale per ragion di natali non convenendo co’ nobili, e per virtù e ricchezze lontanissima da’ plebei, costituisce una terza spetie’, che ‘entrando a far parte a qualunque magistrato, e da niuna di qualsiasi dignità della sua patria escluso’ gareggiava coi nobili stessi, e anzi poteva a buon diritto essere definito ‘nobilissimo’ ”.

Donati prosegue citando ancora letteralmente Tutini. “Per avvalorare quest’ultima affermazione, l’autore esaminava ‘l’essenza della nobiltà’, affermando subito che ‘il suo vero fonte sieno le virtù’. Aristotele, Seneca, il Platina erano le autorità su cui Tutini fondava l’assunto che ‘dall’esser virtuoso niuno ne può essere escluso, e per conseguente a rendersi nobile’ … Nel suo disprezzo per i plebei, Tutini svelava la sua lontananza da quelle forze che, di lì a qualche anno, avrebbero scatenato nel viceregno una delle più vaste e impetuose rivolte antinobiliari dell’Europa secentesca. E tuttavia i brani che abbiamo citato mostrano come a Napoli, ben diversamente che in altre città della penisola, si fosse conservata viva la tradizione umanistica dell’equiparazione non convenzionale tra nobiltà e virtù”.

III. – Prima di entrare nel dettaglio dell’esame della norma che sopra è stata trascritta, occorre svolgere alcune osservazioni di cornice.

La norma del 1774 è una delle tante emanate sulla materia delle classi sociali durante il settecento borbonico, non particolarmente dissimili le une dalle altre: 16 ottobre 1743, 25 gennaio 1756, 1° dicembre 1770. Il complesso di tali norme aveva essenzialmente riguardo alla nobiltà, ceto evidentemente di riferimento nella società dell’epoca, ed era modulato sulla coeva esperienza della legislazione spagnola: 1704, 1711, 1712, 1722, 1768, etc. Della legge napolitana del 1756 (di cui magistralmente esamina un folto gruppo di casi specifici in cui fu applicata) dice Anna Maria Rao – all’interno di una splendida raccolta del 1992 compilata sotto la regia di Maria Antonietta Viscaglia – che essa “avrebbe tuttavia presto rivelato quali fossero i veri destinatari: la nobiltà fuori seggio di Napoli e i patriziati provinciali, che nella sua applicazione avrebbero trovato la via per il pieno riconoscimento della loro nobiltà ‘generosa’ …”.

Occorre in particolare mettere in luce che tutta la normativa era per più d’un verso di matrice non-formalistica. Da un lato, le previsioni delle fattispecie avevano contorni di per sé sovente scarsamente ed imprecisamente definiti, il che frenava non poco interpretazioni rigorosamente letterali; dall’altro lato, la normativa – almeno in queste materie – era redatta con il fine di aiutare l’inquadramento della realtà che comunque restava il dato di riferimento. Veramente nel Regno era nobile o civile (o popolano) chi rispettivamente appariva tale.

Peraltro sia le leggi napolitane sia quelle spagnole d’epoca settecentesca sopra richiamate non erano – in larga misura – prodotto del loro tempo: in esse venivano ripresi e tutt’al più rienunciati princìpi consuetudinari plurisecolari. Tali princìpi, inoltre, venivano riscritti nella legislazione generale dei regni dopo essere stati soprattutto enunciati – dal Cinquecento in poi – nella miriade degli ordinamenti nobiliari minori locali (gli statuti delle Università cittadine e quelli delle confraternite), nei minori ordinamenti istituzionali (l’espressione è del giurista Guido Landi e rinvia alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici elaborata da Santi Romano) che facevano capo di fatto alla Corona o meglio alla Dinastia regnante (alludo soprattutto agli ordini cavallereschi che richiedevano per l’ammissione le prove di nobiltà e/o producevano la nobiltà nell’insignito) e nei pochi ordinamenti esterni che avevano rilevanza di fatto nel Regno (l’Ordine di Malta, l’Ordine Stefaniano, i quattro ordini militari spagnoli, etc.). Era piuttosto lo “spirito” ad essere nuovo, ma su questo punto ho già fatto cenno sopra.

IV. – Al vertice della piramide sociale del Regno borbonico era il primo ceto e cioè la nobiltà. Al contrario di quanto accadeva per le nobiltà dell’Europa continentale, quella napolitana non era affatto un corpo chiuso e nemmeno era di stretta derivazione sovrana. A Napoli vigeva appieno il concetto iberico per cui il Re crea i cavalieri (caballeros), ma non i nobili (hidalgos): questi ultimi creano sostanzialmente sé stessi grazie al meccanismo dell’usucapione di status, la prescrizione acquisitiva (appunto detta “centenaria prescrizione”) che – come dice molto chiaramente la norma del 1774 – deve protrarsi lungo l’arco di tre generazioni per essere riconosciuta dalla legge. Per la Sicilia vale lo stesso concetto; Domenico Ligresti, scrivendo nel 1995 nel testo a più mani già richiamato su élites e potere nell’isola, nota – a proposito dei processi dei secoli XV e XVI – che la formazione della nobiltà non appare più “mero riflesso della volontà del prìncipe, anzi si manifesta come un movimento generale che nasce e si sviluppa in larga parte autonomamente nel corpo sociale” (e dunque la relativa analisi storiografica deve essere condotta mediante il ricorso alla “formulazione di autonomi criteri di spiegazione e di interpretazione”).

Non è chi non veda il grande significato sociologico di un’aristocrazia che, come corpo sociale nel suo complesso (le eccezioni sono sempre possibili), invece di nascere dalla concessione, dalla grazia o addirittura dal capriccio sovrano, muove per lo più i primi passi sulla base del presupposto di fatto. Certo, successivamente arrivano anche le concessioni di titoli o di dignità, ma ciò accade di solito ben dopo che la famiglia abbia raggiunto una precisa collocazione sociale e patrimoniale. La nobiltà delle province napolitane, almeno alla sua origine, è dunque connotata da forti elementi di meritocrazia. E di realismo: lo status nobiliare non è un fatto astratto che resta immutabile nel tempo per effetto di qualche sbiadita antica pergamena. E’ nobile chi appare nobile e, per lo stesso principio, cessa di essere nobile chi deroga da quel complesso di condizioni di fatto che appartengono ai costumi dei nobili, alla vita – appunto – “more nobilium”: sul punto la legge del 1756 parla esplicitamente e con tono tassativo dei casi di perdita della nobiltà per ragioni di indegnità e cioè per l’“esercizio di impieghi bassi”, per i matrimoni disuguali, per l’esercizio di “uffici popolari” e per l’esercizio di “arti meccaniche ed ignobili” (concetto ribadito con apposito Reale Dispaccio del 20 dicembre 1800; anche in Spagna, nella stessa epoca, ci si muoveva con gli stessi criteri di durezza).

Fra i requisiti che nel Regno delle Due Sicilie, in parte sommandosi gli uni agli altri, integravano nel complesso la fattispecie della “centenaria prescrizione” si solevano ricomprendere: il trattamento di Don e Donna (appoggiato al nome di battesimo) accompagnato alle qualifiche, usate alternativamente, secondo le epoche e i luoghi, “di professione proprietario”, “di professione gentiluomo” o “nobile vivente”, di cui agli atti pubblici civili e religiosi; le nomine negli ordini cavallereschi o nelle confraternite riservati ai nobili; le alleanze matrimoniali con famiglie nobili; le esenzioni tributarie dalle imposte di “testa” e di “industria”; il giuspatronato; il privilegio di avere nella propria casa un oratorio privato; la sepoltura gentilizia; il dottorato; il possesso di feudi e suffeudi; l’ascrizione al patriziato (o sedile dei nobili) nell’Università cittadina di appartenenza; l’uso delle armi araldiche; l’ammissione al majorasco; l’accesso a notabili cariche e gradi di rilievo amministrativi, civili, di corte, militari, ecclesiastici, etc.

In particolare, le esenzioni tributarie sono probabilmente la più autenticamente ispanica delle antiche prove di hidalguia e la più tipica dell’Antico Regime. Il gentiluomo pagava tasse commisurate alle proprie rendite fondiarie ed immobiliari, non quelle tipiche dei ceti bassi, collegate invece al lavoro (“industria”) o al proprio semplice essere persona fisica (il cosiddetto “testatico”, cioè l’imposta dovuta da ciascuna “testa”). Sul punto sono molto chiare le istruzioni impartite per la formazione dei catasti onciari del 20 settembre 1742, emanate dalla Camera della Sommaria. Da un lato, i redditi derivanti dalle professioni intellettuali sono assimilati a quelli fondiari e non a quelli del lavoro manuale (il distinguo fra muscoli e cervello è molto significativo): “ Quelli che non fanno mestiere alcuno manuale, ma vivono colle loro rendite, non sono compresi in  questa tassa, come né pure sono tassati coloro, che esercitano professioni nobili, le quali … rendono taluno immune dal peso …”. Dall’altro, per quanto riguarda il testatico: “Per la testa sono tassati tutti coloro, che non vivono nobilmente, cioè tutti coloro, che esercitano qualche arte non nobile, ma manuale. Sono perciò esclusi dalla tassa, così quelli, che vivono delle loro rendite, come anche i Dottori di legge, i Medici Fisici, i Notai, ed i Giudici a Contratti …”. Insomma, ecco come interpretare le specifiche poste eventualmente in apertura delle singole partite catastali ove compaiano le annotazioni “testa nihil, industria nihil”.

Per ragioni di carattere personale ho esaminato documenti relativi a decine di famiglie napolitane dei primi ceti dimoranti in Università diverse: se dovessi evidenziare uno solo dei requisiti – fra quelli sopra elencati – in base al quale si può definire con sufficiente approssimazione il livello di collocazione sociale di una famiglia, non esiterei a scegliere l’indagine sui matrimoni. Il matrimonio era il caposaldo delle società napolitane preunitarie. Esso era di esclusiva competenza dell’autorità religiosa anche dopo l’epoca dell’occupazione francese, allorché vennero istituiti i registri di stato civile: l’ufficiale di stato civile si limitava a preparare le carte necessarie – i deliziosi “processetti matrimoniali” che formano la gioia di ogni studioso – che consegnava al parroco il quale, a cerimonia avvenuta, li restituiva con le proprie dichiarazioni ed annotazioni.

Dunque non c’è dubbio che la conservazione dell’acquisita nobiltà nelle famiglie (per il poco o molto che può valere, anche eventualmente fino ai giorni nostri) passa per i legittimi e religiosi matrimoni; l’indagine sulle famiglie con cui il ramo di una certa casata si era imparentata era ed è il criterio più significativo per appurare la consistenza sociale effettiva di un certo lignaggio. Una singolare controprova di ciò è offerta dal fatto che ho personalmente avuto modo di verificare che le famiglie di buona tradizione, ma impoverite, pur di non “sdirazzare”, si imparentavano fra di loro in attesa di tempi migliori.

Ricordava nel 1949 Carmelo Arnone, insieme a Carlo Mistruzzi di Frisinga il più insigne studioso italiano del Novecento delle materie in argomento, che occorreva “una doppia prova: quella del tenore di vita, e questa a sua volta, doveva essere convalidata dalla pubblica opinione, da pubbliche scritture, da testimoni, da atti che qualificavano l’essere nobili. Bisognava insomma dimostrare di avere vissuto per tre generazioni colle proprie rendite, di essere reputati nobili, per stima e concetto pubblico in ogni generazione mediante scritture e testimonii, di aver contratto illustri nozze, non aver esercitato arte meccanica”. 

Tale complesso normativo non fu abrogato dopo il Decennio francese e comunque con l’eversione della feudalità. Conferme in tale senso si traggono dall’esame di tre disposizioni di legge: l’Atto sovrano dato a Messina il 20 maggio 1815, l’art. 948 del Codice per lo Regno, la Legge 17 ottobre 1822. L’Antico Regime restò dunque formalmente in vigore fino al 1861, l’anno della fine per debellatio dello stato borbonico recepita dalle diplomazie europee (addirittura presso il Sommo Pontefice un rappresentante diplomatico del Capo della Casa delle Due Sicilie, fratello dell’ultimo sovrano regnante, rimase accreditato fino agli ultimi anni del pontificato di Leone XIII).

V. – Sotto il primo ceto, i nobili, stava il secondo, quello dei civili, anche detti “onorati dal/del popolo” o tout-court “onorati”; questa dizione di “onorati” era usata con riferimento ai corpi civici di quelle città in cui il relativo sedile – detto dunque “seconda piazza” – aveva una storia particolarmente degna di nota.

Si è visto che la legge in esame del 1774 annovera esemplificativamente fra i componenti del secondo ceto “li notai, li mercadanti, li cerusici e gli speziali”. Si deve osservare che tali categorie sono in qualche modo i livelli minori di altre categorie professionali tradizionalmente nobili perché composte da laureati (una delle ragioni per cui la laurea comportava nobiltà – oltre quelle di tipo sostanziale – era che la sua natura di privilegium proveniente dal sovrano la faceva assomigliare straordinariamente anche nell’aspetto ad un diploma di concessione di titolo; né era infrequente che le armi del laureato venissero miniate sulla pergamena): i notai rispetto ai dottori di leggi, i chirurghi (non laureati) e i farmacisti (diplomati su due livelli) rispetto ai dottori di medicina e gli stessi mercanti al dettaglio rispetto a taluni grandi mercanti che – in via eccezionale – erano stati in passato destinatari di antichi privilegi (erano i mercanti di lana e seta “però, sempre li figli de’ medesimi si stimino, per le circostanze della loro educazione, e beni di fortuna, del di loro padre, in istato di potersi mantenere col decoro corrispondente alla distinzione …”).

Questi civili non erano paragonabili o comunque riconducibili ad un ceto borghese (cioè, secondo una mia raffigurazione, ad un ceto con una collocazione sociale stabile e caratterizzato da un proprio background socio-economico, culturale ed ideologico sostanzialmente antitetico rispetto a quello di stampo aristocratico): erano un ceto intermedio fra i nobili e il popolo più basso, nel senso che spesso si tramandavano l’arte o la professione, e sovente erano composti da famiglie in transito, in ascesa verso lo status nobile. Arricchendosi, molti di costoro erano in grado di fare studiare i propri figlioli o di avviarli a qualche posizione cospicua che funzionava da trampolino per il salto successivo.

I più interessanti fra costoro erano i notai e gli speziali di medicina (cioè i farmacisti che avevano completato il loro livello di studio). I notai in particolare erano in una posizione tale da sollecitare – in determinati casi – una preminenza di fatto maggiore di quella accordata dalla legge o da certa consuetudine. Da un lato, essi prendevano le distanze dai “tabelliones”, cioè da coloro che si limitavano a raccogliere dichiarazioni scritte; dall’altro, fino a tutto il Cinquecento e forse anche oltre (almeno la prima metà del Seicento), l’esercizio del notariato era considerato in termini abbastanza pacifici come carica nobilitante o giù di lì, tanto che qua e là, alla metà del Seicento si trovano ancora notai eletti fra i sindaci dei nobili nelle università cittadine.

Le famiglie dei civili vivevano con grande dignità la dimensione della partecipazione all’amministrazione civica. Nobili e civili, ciascuno per proprio conto, esprimevano i sindaci e via via le altre gerarchie amministrative e giudiziarie dell’università cittadina. Votavano annualmente con un sistema di palle bianche e nere e tenevano le rispettive riunioni in luoghi appunto detti “sedili”, secondo una tradizione che gli antichi Greci avevano portato in Calabria e che da lì si era irradiata ai Regni di Napoli e di Sicilia, con il filtro non poco importante dell’esperienza giuspubblicistica maturata in epoca romana. Vorrei provare a sostenere che i sindaci dei nobili e dei civili, che ogni cittadina meridionale espresse annualmente fino all’eversione della feudalità in epoca napoleonica, sono una delle ultime sopravvivenze istituzionali conosciute della stagione dell’antica Roma repubblicana, che appunto esprimeva mandati congiunti e sovrapposti a un console patrizio e a un console plebeo (i Romani, naturalmente, usavano la parola plebeo in senso diverso rispetto a quello d’epoca moderna; ved. infra).

VI. – Il punto su cui tutti gli ordinamenti – centrali e locali – dell’Antico Regime si soffermavano era l’individuazione dei limiti e delle linee di confine fra i diversi ceti. Ciò metteva evidentemente in gioco i livelli di coinvolgimento decisionale della res publica cittadina. Chi votava con i nobili, chi votava con i civili, chi non votava affatto. Nota giustamente Giovanni Montroni nel suo testo del 1996 sui primi ceti napolitani nel secolo scorso: “La nobiltà in definitiva costituiva un’area sociale assai diversificata; in particolare presentava un nucleo centrale dai caratteri assai marcati e facilmente identificabile, ma aveva confini che, procedendo da questo nucleo centrale verso l’esterno, divenivano via via più incerti. In questo contesto una definizione troppo rigida della nobiltà meridionale, così come propone la storiografia tedesca, vanificherebbe quasi completamente l’oggetto dell’indagine”.

Cito come esempio della suddivisione della cittadinanza in ceti gli statuti (rectius capitoli) del 1594 dell’Università di Monteleone in Calabria, l’attuale Vibo Valentia; in essi la ripartizione è molto evidente: “alii Nobiles, alii Honorati, seu civiles, alii Artifices, alii denique Plebei”.

Solo i primi due ceti concorrevano al governo della cosa pubblica: era – diremmo oggi – un problema di possesso di adeguato know-how. Lo evidenzia, con riferimento alla stessa Città, un giurista settecentesco da me esaminato: “plebei, vero, cum horum quidem negotiorum essent immunes, eo quod imperiti essent, et ob rerum inopiam ipsis vacare non possent; agros vero colerent, pecus alerent, et artes quaestuosas exercerent lege sancitum est, ne seditiones orirentur, sicut in aliis civitatibus, dum aut humiliores a potentioribus contemnuntur, aut viles, et egeni excellentioribus invident”.

In conclusione, i princìpi generali della normativa sui ceti nel Regno delle Due Sicilie in epoca sei-settecentesca dovrebbero essere ricostruiti facendo luogo a criteri ermeneutici di tipo non-formalistico, badando a non perdere di vista non solo il complesso di norme ed indicazioni da ricercare negli ordinamenti centrali e locali, maggiori e minori, nella giurisprudenza amministrativa, etc., ma anche il riferimento alle consuetudini immemoriali ed alle consolidatissime prassi di fatto. Che poi a tale eventuale ricostruzione si proceda per legittimi scopi “privatistici” – ad uso di individui o famiglie – o – più auspicabilmente – nel quadro di più ampie indagini per fini storiografici, è fatto che in questa sede non rileva.

Postilla. – Sulla materia oggetto di questo testo si sono formate, caso piuttosto singolare, due “bibliografie” distinte. Da un lato, si possono annoverare gli scritti di autori che hanno pubblicato soprattutto sulla Rivista Araldica, organo del romano Collegio Araldico; ricordiamo per tutti i lavori di Giovanni Maresca di Serracapriola (in qualche misura “progenitore”, che pure compilò la voce Nobiltà sul Novissimo Digesto Italiano), ma non si può omettere di ricordare che molti di costoro hanno contribuito con la loro dottrina, direttamente o indirettamente, al formarsi di una vera e propria giurisprudenza nobiliare anche in epoca recente nell’ambito dell’Ordine di Malta ed in altre istituzioni e quasi-istituzioni operanti attivamente – per mezzo dell’emanazione di provvedimenti di grazia o di giustizia – nel diritto nobiliare. Su di essi, per lo più, ha molto pesato il retaggio anzitutto culturale – largamente pervaso di formalismo giuridico – lasciato dalla disciolta postunitaria Consulta Araldica del Regno (né può essere sottaciuta la circostanza di ricorrenti polemizzazioni di taluni di costoro verso autori – quasi “confratelli” separati – che si producevano sulla spagnola rivista “Hidalguia”). Dall’altro lato, vi sono gli scritti di numerosi autori di estrazione più decisamente “scientifico-universitaria”, molti dei quali sono citati all’interno del presente testo, completamente “laici” nelle appartenenze e nei sentimenti rispetto ad un certo network di vecchia e nuova aristocrazia. Ebbene, negli scritti di questo secondo gruppo di autori non compaiono quasi mai riferimenti all’importante attività di investigazione e di riflessione sistematizzata svolta nei decenni dal primo gruppo: tale silenzio è talmente ricorrente da rischiare di apparire progettuale, quasi che gli storici di matrice accademica abbiano convenzionalmente deciso di ignorare la produzione di autori considerati poco più che colti e qualificati dilettanti.

Non ho prove in questo senso, ma non si può non esprimere rammarico rispetto ad una dispendiosa duplicazione di sforzi, tanto più che in molti casi le conclusioni o quanto meno talune intuizioni o raffigurazioni degli uni e degli altri non sono state così lontane.

Per quanto mi riguarda, non è la prima volta che mi soffermo su questi argomenti: in passato ho cercato spunti e conferme presso l’un gruppo di autori, con questo testo ripercorro strade simili in compagnia degli altri.

Selezione di bibliografia generale. – F. de GIORGIO, Delle cerimonie pubbliche, della nobiltà e degli ordini cavallereschi del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1854; C. MISTRUZZI di FRISINGA, Trattato di Diritto Nobiliare Italiano, Milano 1961; J.P. LABATOUT, Le nobiltà europee, Bologna 1982; a cura del Gran Priorato di Lombardia e Venezia, Norme per la ricezione nel Sovrano Militare Ordine di Malta nelle classi seconda e terza per la Venerabile Lingua d’Italia, Venezia 1978; Extractos de los Estatutos y Reglamento de la Asosación de Hidalgos a fuero de España, Madrid 1989; C. DONATI, L’idea di nobiltà in Italia, Bari 1988; G. LANDI, Istituzioni di Diritto Pubblico del Regno delle Due Sicilie, Milano 1977; a cura del Centro Studi Ricerca e Documentazione del Servizio Volontariato Caserta et alii, Mostra degli Atti Amministrativi del Settecento Napoletano, Caserta 1981; P. du PUY de CLINCHAMPS, La noblesse, Vendôme 1978; C: ARNONE, I titoli nobiliari siciliani ed i loro trapassi durante i secoli, Roma 1940; C: ARNONE, I titoli nobiliari calabresi ed i loro trapassi durante i secoli, in “Rivista Araldica” 1949-1950; G. MARESCA di SERRACAPRIOLA, voce Nobiltà in Novissimo Digesto Italiano, vol XI, Torino, 1965; G. MONTRONI, Gli uomini del re. La nobiltà napoletana nell’Ottocento, Catanzaro-Roma, 1996; A.M. RAO, Antiche storie e autentiche scritture. Prove di nobiltà a Napoli nel Settecento, in Signori, patrizi, cavalieri, a cura di M.A. VISCEGLIA, Roma-Bari, 1992, pp. 279-308; F. MORABITO, Per una collocazione nel tessuto sociale del Settecento … dei cosiddetti ceti “paranobiliari” napolitani, in “Riv. Storica Calabrese”, 1983 (IV), nn. 3-4, pp.425-443.

©Francesco Morabito, 2002

Stemma araldico del casato dei d’Alessandro, duchi di Pescolanciano ( per gentile concessione di pubblicazione del Duca Giovanni )

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